ART. 112
         (Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  243  del  decreto,  il  comma 4  e'  sostituito dal
seguente:
"4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
invia  all'ISPESL,  per il tramite del medico competente, la cartella
sanitaria  e  di  rischio  del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni   individuali   contenute  nel  registro  e,  secondo  le
previsioni  dell'articolo  25 del presente decreto, ne consegna copia
al lavoratore stesso.".
 
          Nota all'art. 112:
             -  L'art.  243  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   243   (Registro   di   esposizione   e  cartelle
          sanitarie).  -1.  I  lavoratori  di  cui  all'art. 242 sono
          iscritti  in  un  registro  nel  quale  e'  riportata,  per
          ciascuno  di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno
          o    mutageno   utilizzato   e,   ove   noto,   il   valore
          dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito
          ed  aggiornato  dal  datore di lavoro che ne cura la tenuta
          per  il  tramite del medico competente. Il responsabile del
          servizio   di   prevenzione  ed  i  rappresentanti  per  la
          sicurezza hanno accesso a detto registro.
             2.  Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
          cui  all'art.  242,  provvede ad istituire e aggiornare una
          cartella  sanitaria  e  di  rischio secondo quanto previsto
          dall'art. 25, comma 1, lettera c).
             3.   Il   datore   di   lavoro  comunica  ai  lavoratori
          interessati,   su   richiesta,   le   relative  annotazioni
          individuali  contenute  nel  registro  di cui al comma 1 e,
          tramite   il  medico  competente,  i  dati  della  cartella
          sanitaria e di rischio.
             4.  In  caso  di  cessazione  del rapporto di lavoro, il
          datore  di  lavoro  invia  all'ISPESL,  per  il tramite del
          medico  competente,  la cartella sanitaria e di rischio del
          lavoratore    interessato   unitamente   alle   annotazioni
          individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni
          dell'art.  25  del  presente  decreto, ne consegna copia al
          lavoratore stesso.
             5.  In  caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il
          datore  di  lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e
          le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
             6.  Le annotazioni individuali contenute nel registro di
          cui  al  comma  1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
          conservate  dal  datore di lavoro almeno fino a risoluzione
          del  rapporto  di  lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
          dalla  cessazione  di  ogni  attivita' che espone ad agenti
          cangerogeni o mutageni.
             7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali
          e  le  cartelle  sanitarie  e  di  rischio sono custoditi e
          trasmessi  con salvaguardia del segreto professionale e del
          trattamento  dei  dati personali e nel rispetto del decreto
          legislativo   30   giugno   2003,   n.  196,  e  successive
          modificazioni.
             8.  Il  datore  di  lavoro,  in  caso di esposizione del
          lavoratore  ad  agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto
          ai commi da 1 a 7:
              a)  consegna  copia  del  registro  di  cui  al comma 1
          all'ISPESL   ed  all'organo  di  vigilanza  competente  per
          territorio,  e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni
          qualvolta  i  medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
          intervenute;
              b)  consegna,  a  richiesta,  all'Istituto superiore di
          sanita' copia del registro di cui al comma 1;
              c)  in  caso  di  cessazione di attivita' dell'azienda,
          consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di
          vigilanza competente per territorio;
              d)  in  caso  di  assunzione di lavoratori che hanno in
          precedenza  esercitato  attivita' con esposizione ad agenti
          cancerogeni,  il  datore  di lavoro chiede all'ISPESL copia
          delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui
          al  comma  1,  nonche'  copia della cartella sanitaria e di
          rischio,  qualora  il  lavoratore non ne sia in possesso ai
          sensi del comma 4.
             9.  I  modelli  e  le modalita' di tenuta del registro e
          delle  cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal
          decreto  del  Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155,
          ed  aggiornati  con decreto dello stesso Ministro, adottato
          di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  e  con il Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella  pubblica  amministrazione,  sentita  la  commissione
          consultiva permanente.
             10.  L'ISPESL  trasmette  annualmente al Ministero della
          salute  dati  di sintesi relativi al contenuto dei registri
          di  cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle
          regioni.».