ART. 113
         (Modifiche all'articolo 246 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 246, comma 1, del decreto, le parole: "alle rimanenti
attivita'  lavorative  che  possono  comportare, per i lavoratori, il
rischio  di  esposizione  ad  amianto,  quali manutenzione, rimozione
dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti  amianto,  smaltimento  e
trattamento   dei  relativi  rifiuti,  nonche'  bonifica  delle  aree
interessate."  sono  sostituite dalle seguenti: "a tutte le rimanenti
attivita'  lavorative  che  possono  comportare,  per  i  lavoratori,
un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto
o  dei  materiali  contenenti  amianto, smaltimento e trattamento dei
relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate." .
 
          Nota all'art. 113:
             -  L'art.  246  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  246  (Campo di applicazione). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme
          del  presente  decreto  si  applicano  a tutte le rimanenti
          attivita'   lavorative   che   possono  comportare,  per  i
          lavoratori,  un'esposizione ad amianto, quali manutenzione,
          rimozione  dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
          smaltimento  e  trattamento  dei  relativi rifiuti, nonche'
          bonifica delle aree interessate.».