ART. 114
         (Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 249, comma 2, del decreto, dopo le parole: "articoli
250" sono inserite le seguenti: "251, comma 1, ".
 
          Nota all'art. 114:
             -  L'art.  249  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   249   (Valutazione  del  rischio).  -  1.  Nella
          valutazione  di cui all'art. 28, il datore di lavoro valuta
          i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
          materiali  contenenti  amianto,  al  fine  di  stabilire la
          natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e
          protettive da attuare.
             2.  Nei  casi  di  esposizioni  sporadiche  e  di debole
          intensita'  e  a  condizione  che risulti chiaramente dalla
          valutazione  dei  rischi  di  cui  al comma 1 che il valore
          limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria
          dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250,
          251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':
              a)  brevi  attivita'  non  continuative di manutenzione
          durante  le  quali  il  lavoro  viene  effettuato  solo  su
          materiali non friabili;
              b)  rimozione  senza  deterioramento  di  materiali non
          degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate
          ad una matrice;
              c)   incapsulamento   e   confinamento   di   materiali
          contenenti amianto che si trovano in buono stato;
              d)  sorveglianza  e  controllo dell'aria e prelievo dei
          campioni  ai  fini  dell'individuazione  della  presenza di
          amianto in un determinato materiale.
             3.   Il   datore   di   lavoro  effettua  nuovamente  la
          valutazione  ogni  qualvolta  si  verifichino modifiche che
          possono     comportare     un    mutamento    significativo
          dell'esposizione  dei  lavoratori  alla polvere proveniente
          dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
             4.  La Commissione consultiva permanente di cui all'art.
          6   provvede   a   definire  orientamenti  pratici  per  la
          determinazione  delle  esposizioni  sporadiche  e di debole
          intensita', di cui al comma 2.».