ART. 115
         (Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  251 del decreto, alinea, le parole: " l'esposizione
dei   lavoratori   alla"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "  la
concentrazione nell'aria della".
2.   All'articolo  251,  comma 1,  del  decreto,  la  lettera  b)  e'
sostituita  dalla  seguente:  "b)  i lavoratori esposti devono sempre
utilizzare  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI) delle vie
respiratorie  con  fattore  di  protezione  operativo  adeguato  alla
concentrazione  di  amianto nell'aria. La protezione deve essere tale
da  garantire  all'utilizzatore  in  ogni  caso  che  la  stima della
concentrazione  di  amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la
concentrazione   misurata   nell'aria  ambiente  per  il  fattore  di
protezione  operativo,  sia  non  superiore  ad  un decimo del valore
limite indicato all'articolo 254; ".
 
          Nota all'art. 115:
             -  L'art.  251  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  251 (Misure di prevenzione e protezione). - 1. In
          tutte  le  attivita' di cui all'art. 246, la concentrazione
          nell'aria  della  polvere  proveniente  dall'amianto  o dai
          materiali  contenenti  amianto  nel  luogo  di  lavoro deve
          essere  ridotta  al minimo e, in ogni caso, al di sotto del
          valore   limite   fissato  nell'art.  254,  in  particolare
          mediante le seguenti misure:
              a)  il  numero  dei  lavoratori  esposti  o che possono
          essere  esposti  alla polvere proveniente dall'amianto o da
          materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero
          piu' basso possibile;
              b)   i  lavoratori  esposti  devono  sempre  utilizzare
          dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)  delle  vie
          respiratorie  con  fattore di protezione operativo adeguato
          alla  concentrazione  di  amianto  nell'aria. La protezione
          deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso
          che  la  stima  della  concentrazione  di amianto nell'aria
          filtrata,  ottenuta  dividendo  la  concentrazione misurata
          nell'aria  ambiente per il fattore di protezione operativo,
          sia  non  superiore ad un decimo del valore limite indicato
          all'art. 254;
              c)  l'utilizzo  dei  DPI  deve  essere  intervallato da
          periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal
          lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto
          da  idonea  decontaminazione  di cui all'art. 256, comma 4,
          lettera d);
              d)  per  la  protezione  dei  lavoratori  addetti  alle
          lavorazioni  previste  dall'art.  249,  comma 3, si applica
          quanto  previsto  al  comma  1,  lettera  b),  del presente
          articolo;
              e)  i  processi  lavorativi  devono essere concepiti in
          modo  tale  da evitare di produrre polvere di amianto o, se
          cio'  non  e' possibile, da evitare emissione di polvere di
          amianto nell'aria;
              f)  tutti i locali e le attrezzature per il trattamento
          dell'amianto  devono  poter  essere  sottoposti  a regolare
          pulizia e manutenzione;
              g)  l'amianto  o  i materiali che rilasciano polvere di
          amianto  o  che contengono amianto devono essere stoccati e
          trasportati in appositi imballaggi chiusi;
              h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo
          di   lavoro   il   piu'  presto  possibile  in  appropriati
          imballaggi  chiusi  su  cui  sara' apposta un'etichettatura
          indicante  che  contengono  amianto.  Detti  rifiuti devono
          essere successivamente trattati in conformita' alla vigente
          normativa in materia di rifiuti pericolosi.».