ART. 116
         (Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   253   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 2 le parole: "dell'esposizione personale del lavoratore
alla" sono sostituite dalle seguenti: "della concentrazione nell'aria
della";
 b) al  comma 4  dopo  le  parole:  "successivamente analizzati" sono
inserite le seguenti: "da laboratori qualificati".
 
          Nota all'art. 116:
             -  L'art.  253  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  253 (Controllo dell'esposizione). - 1. Al fine di
          garantire  il  rispetto  del valore limite fissato all'art.
          254  e in funzione dei risultati della valutazione iniziale
          dei  rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
          misurazione   della  concentrazione  di  fibre  di  amianto
          nell'aria  del  luogo  di  lavoro  tranne  nei  casi in cui
          ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 249.
          I  risultati  delle  misure sono riportati nel documento di
          valutazione dei rischi.
             2.  Il  campionamento  deve essere rappresentativo della
          concentrazione    nell'aria   della   polvere   proveniente
          dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
             3.  I campionamenti sono effettuati previa consultazione
          dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
             4.  Il  prelievo  dei campioni deve essere effettuato da
          personale  in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del
          servizio  di  cui  all'art.  31.  I campioni prelevati sono
          successivamente  analizzati  da  laboratori  qualificati ai
          sensi  del  decreto  del  Ministro della sanita' in data 14
          maggio  1996,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25
          ottobre 1996.
             5.  La  durata  dei  campionamenti  deve  essere tale da
          consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per
          un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o
          calcoli ponderati nel tempo.
             6.  Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di
          preferenza   tramite   microscopia  a  contrasto  di  fase,
          applicando   il   metodo  raccomandato  dall'Organizzazione
          mondiale  della  sanita'  (OMS)  nel 1997 o qualsiasi altro
          metodo che offra risultati equivalenti.
             7.  Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di
          cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le
          fibre   che   abbiano  una  lunghezza  superiore  a  cinque
          micrometri  e una larghezza inferiore a tre micrometri e il
          cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.».