ART. 117
         (Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  254  ,  comma 4,  del decreto, dopo le parole: "con
altri  mezzi"  sono inserite le seguenti: "e per rispettare il valore
limite".
 
          Nota all'art. 117:
             -  L'art.  254  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  254  (Valore  limite).  -  1. Il valore limite di
          esposizione  per  l'amianto  e'  fissato  a  0,1  fibre per
          centimetro  cubo di aria, misurato come media ponderata nel
          tempo  di  riferimento  di  otto  ore.  I  datori di lavoro
          provvedono  affinche'  nessun  lavoratore sia esposto a una
          concentrazione  di  amianto  nell'aria  superiore al valore
          limite.
             2.  Quando  il  valore  limite  fissato al comma 1 viene
          superato,  il  datore  di  lavoro  individua  le  cause del
          superamento  e  adotta  il  piu' presto possibile le misure
          appropriate  per  ovviare  alla  situazione. Il lavoro puo'
          proseguire  nella  zona  interessata  solo se vengono prese
          misure   adeguate   per   la   protezione   dei  lavoratori
          interessati.
             3.  Per  verificare  l'efficacia  delle misure di cui al
          comma  2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una
          nuova  determinazione  della  concentrazione  di  fibre  di
          amianto nell'aria.
             4.  In  ogni  caso,  se  l'esposizione  non  puo' essere
          ridotta  con  altri mezzi e per rispettare il valore limite
          e'   necessario  l'uso  di  un  dispositivo  di  protezione
          individuale   delle   vie   respiratorie   con  fattore  di
          protezione  operativo tale da garantire tutte le condizioni
          previste dall'art. 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei
          DPI  deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati
          all'impegno  fisico  richiesto  dal  lavoro; l'accesso alle
          aree   di   riposo   deve   essere   preceduto   da  idonea
          decontaminazione di cui all'art. 256, comma 4, lettera d).
             5.  Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro,
          previa   consultazione   con   i   lavoratori   o   i  loro
          rappresentanti,  assicura i periodi di riposo necessari, in
          funzione    dell'impegno    fisico   e   delle   condizioni
          climatiche.».