ART. 118
         (Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   256   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1  le  parole:  "all'articolo  30, comma 4, del decreto
legislativo  5  febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ";
 b) al  comma 4, lettera g), dopo le parole: "natura dei lavori" sono
inserite le seguenti ", data di inizio";
 c) al  comma 5 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Se entro il
periodo  di  cui  al  precedente  capoverso l'organo di vigilanza non
formula  motivata  richiesta  di integrazione o modifica del piano di
lavoro  e  non  rilascia  prescrizione operativa, il datore di lavoro
puo'  eseguire  i  lavori.  L'obbligo  del preavviso di trenta giorni
prima  dell'inizio  dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In
tale  ultima  ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita
dal   datore  di  lavoro  indicazione  dell'orario  di  inizio  delle
attivita'.";
 d) al  comma 6  le  parole: "di cui all'articolo 50" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 250".
 
          Nota all'art. 118:
             -  L'art.  256  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   256   (Lavori   di   demolizione   o   rimozione
          dell'amianto).  - 1. I lavori di demolizione o di rimozione
          dell'amianto  possono  essere  effettuati  solo  da imprese
          rispondenti  ai  requisiti  di cui all'art. 212 del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
             2.  Il  datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di
          demolizione  o  di  rimozione  dell'amianto  o di materiali
          contenenti  amianto  da  edifici,  strutture,  apparecchi e
          impianti,  nonche'  dai  mezzi  di trasporto, predispone un
          piano di lavoro.
             3.  Il  piano  di  cui  al  comma  2  prevede  le misure
          necessarie  per  garantire  la  sicurezza  e  la salute dei
          lavoratori   sul   luogo   di   lavoro   e   la  protezione
          dell'ambiente esterno.
             4.   Il   piano,  in  particolare,  prevede  e  contiene
          informazioni sui seguenti punti:
              a)  rimozione  dell'amianto  o dei materiali contenenti
          amianto   prima   dell'applicazione   delle   tecniche   di
          demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
          per   i   lavoratori   un   rischio   maggiore   di  quello
          rappresentato   dal  fatto  che  l'amianto  o  i  materiali
          contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
              b)  fornitura  ai  lavoratori  di idonei dispositivi di
          protezione individuale;
              c)    verifica    dell'assenza    di    rischi   dovuti
          all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
          dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
              d)   adeguate   misure   per   la   protezione   e   la
          decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
              e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
          raccolta e lo smaltimento dei materiali;
              f)   adozione,   nel   caso  in  cui  sia  previsto  il
          superamento  dei  valori  limite di cui all'art. 254, delle
          misure  di  cui  all'art. 255, adattandole alle particolari
          esigenze del lavoro specifico;
              g)  natura  dei  lavori,  data  di inizio e loro durata
          presumibile;
              h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
              i)   tecniche  lavorative  adottate  per  la  rimozione
          dell'amianto;
              l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che
          si  intendono  utilizzare per attuare quanto previsto dalle
          lettere d) ed e).
             5.  Copia  del  piano di lavoro e' inviata all'organo di
          vigilanza,  almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio  dei
          lavori.  Se entro il periodo di cui al precedente capoverso
          l'organo  di  vigilanza  non  formula motivata richiesta di
          integrazione  o modifica del piano di lavoro e non rilascia
          prescrizione operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i
          lavori.  L'obbligo  del  preavviso  di  trenta giorni prima
          dell'inizio  dei lavori non si applica nei casi di urgenza.
          In  tale  ultima  ipotesi,  oltre alla data di inizio, deve
          essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario
          di inizio delle attivita'.
             6.  L'invio  della  documentazione  di  cui  al  comma 5
          sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 250.
             7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o
          i  loro  rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
          di cui al comma 4.».