ART. 119 (Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 259 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: "aree interessate" e' inserita la seguente: "di" e le parole:"ad un controllo sanitario volto a verificare"sono sostituite dalle seguenti: "a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare"; b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e' documentata l'efficacia diagnostica.".
Nota all'art. 119: - L'art. 259 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 259 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate di cui all'art. 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. 2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'art. 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. 3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria. 4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e' documentata l'efficacia diagnostica.».