ART. 119
         (Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   259   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1  dopo  le  parole:  "aree interessate" e' inserita la
seguente:  "di"  e  le  parole:"ad  un  controllo  sanitario  volto a
verificare"sono  sostituite dalle seguenti: "a sorveglianza sanitaria
finalizzata anche a verificare";
 b) al  comma 4  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
della  valutazione  di  cui  al  primo  periodo  il medico competente
privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e' documentata
l'efficacia diagnostica.".
 
          Nota all'art. 119:
             -  L'art.  259  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  259  (Sorveglianza  sanitaria). - 1. I lavoratori
          addetti  alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto
          o   dei   materiali   contenenti   amianto,  smaltimento  e
          trattamento  dei  relativi  rifiuti, nonche' bonifica delle
          aree  interessate  di  cui  all'art.  246,  prima di essere
          adibiti    allo   svolgimento   dei   suddetti   lavori   e
          periodicamente,  almeno  una  volta  ogni  tre  anni, o con
          periodicita' fissata dal medico competente, sono sottoposti
          a  sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la
          possibilita'   di   indossare   dispositivi  di  protezione
          respiratoria durante il lavoro.
             2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati
          iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di
          cui  all'art.  243,  comma 1, sono sottoposti ad una visita
          medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in
          tale   occasione  il  medico  competente  deve  fornire  al
          lavoratore   le   indicazioni  relative  alle  prescrizioni
          mediche  da  osservare  ed all'opportunita' di sottoporsi a
          successivi accertamenti sanitari.
             3.  Gli  accertamenti sanitari devono comprendere almeno
          l'anamnesi  individuale,  l'esame  clinico  generale  ed in
          particolare   del  torace,  nonche'  esami  della  funzione
          respiratoria.
             4.  Il  medico  competente,  sulla  base dell'evoluzione
          delle  conoscenze  scientifiche e dello stato di salute del
          lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami
          quali  la  citologia dell'espettorato, l'esame radiografico
          del   torace   o   la   tomodensitometria.  Ai  fini  della
          valutazione  di  cui  al primo periodo il medico competente
          privilegia  gli  esami non invasivi e quelli per i quali e'
          documentata l'efficacia diagnostica.».