ART. 12
         (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  16,  comma 3,  del  decreto,  il secondo periodo e'
sostituito  dal  seguente:  "L'obbligo  di  cui  al  primo periodo si
intende  assolto  in  caso  di  adozione  ed  efficace attuazione del
modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. ".
2.  All'articolo 16, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Il  soggetto  delegato puo', a sua volta, previa intesa con il datore
di  lavoro  delegare  specifiche  funzioni  in  materia  di  salute e
sicurezza  sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La  delega  di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo
di  vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento
delle  funzioni  trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita
la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, delegare le
funzioni delegate.".
 
          Note all'art. 12:
             -  L'art.  16  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  16  (Delega  di  funzioni).  -  1.  La  delega di
          funzioni   da   parte   del   datore  di  lavoro,  ove  non
          espressamente  esclusa,  e' ammessa con i seguenti limiti e
          condizioni:
              a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
              b)  che  il  delegato  possegga  tutti  i  requisiti di
          professionalita'  ed  esperienza  richiesti dalla specifica
          natura delle funzioni delegate;
              c)  che  essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
          organizzazione,   gestione   e  controllo  richiesti  dalla
          specifica natura delle funzioni delegate;
              d)  che  essa  attribuisca  al  delegato l'autonomia di
          spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
              e)  che  la  delega  sia  accettata  dal  delegato  per
          iscritto.
             2.  Alla  delega  di  cui  al  comma  1 deve essere data
          adeguata e tempestiva pubblicita'.
             3.  La  delega  di  funzioni  non  esclude  l'obbligo di
          vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
          espletamento   da   parte   del   delegato  delle  funzioni
          trasferite.  L'obbligo  di  cui al primo periodo si intende
          assolto  in  caso  di  adozione  ed efficace attuazione del
          modello  di  verifica e controllo di cui all'art. 30, comma
          4.
             3-bis.  Il  soggetto  delegato puo', a sua volta, previa
          intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
          in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
          condizioni  di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di
          cui  al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in
          capo  al delegante in ordine al corretto espletamento delle
          funzioni   trasferite.  Il  soggetto  al  quale  sia  stata
          conferita  la  delega  di cui al presente comma non puo', a
          sua volta, delegare le funzioni delegate.».