ART. 120
         (Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 260, comma 3, del decreto, dopo la parola: "ISPESL "
sono inserite le seguenti: ", per il tramite del medico competente,".
 
          Nota all'art. 120:
             -  L'art.  260  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  260 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie
          e  di  rischio). - 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori
          di   cui   all'art.   246,  che  nonostante  le  misure  di
          contenimento  della  dispersione  di  fibre nell'ambiente e
          l'uso  di  idonei  DPI,  nella valutazione dell'esposizione
          accerta  che  l'esposizione  e'  stata  superiore  a quella
          prevista  dall'art.  251, comma 1, lettera b), e qualora si
          siano  trovati  nelle  condizioni  di  cui all'art. 240, li
          iscrive  nel  registro  di  cui all'art. 243, comma 1, e ne
          invia   copia  agli  organi  di  vigilanza  ed  all'ISPESL.
          L'iscrizione  nel  registro deve intendersi come temporanea
          dovendosi   perseguire  l'obiettivo  della  non  permanente
          condizione  di  esposizione  superiore  a  quanto  indicato
          all'art. 251, comma 1, lettera b).
             2.  Il  datore  di  lavoro,  su richiesta, fornisce agli
          organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui
          al comma 1.
             3.  Il  datore  di  lavoro,  in  caso  di cessazione del
          rapporto  di  lavoro,  trasmette all'ISPESL, per il tramite
          del  medico  competente, la cartella sanitaria e di rischio
          del  lavoratore  interessato,  unitamente  alle annotazioni
          individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
             4.  L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al
          comma  3  per  un periodo di quaranta anni dalla cessazione
          dell'esposizione.».