ART. 121
         (Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 262 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 262
          (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. Il datore di lavoro e' punito:
 a) con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi
1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
 b) con  l'arresto  fino  a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 a) con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400
euro  per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e
5,  229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242,
commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252,
253,  comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi
1, 2 e 3, e 260, comma 1;
 b) con  l'arresto  fino  a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi
1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
 c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro
per  la  violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e
7;
 d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per
la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3,
e 260, commi 2 e 3. ".