ART. 126
         (Modifiche all'articolo 272 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: ", anche
attraverso  l'uso  di  dispositivi  di  sicurezza  atti  a proteggere
dall'esposizione accidentale ad agenti biologici";
 b) alla  lettera  m)  dopo le parole: "all'interno" sono inserite le
seguenti: "e all'esterno".
 
          Nota all'art. 126:
             -  L'art.  272  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 272 (Misure tecniche, organizzative, procedurali).
          -  1.  In tutte le attivita' per le quali la valutazione di
          cui  all'art.  271  evidenzia  rischi  per  la  salute  dei
          lavoratori  il  datore  di  lavoro  attua  misure tecniche,
          organizzative  e  procedurali, per evitare ogni esposizione
          degli stessi ad agenti biologici.
             2. In particolare, il datore di lavoro:
              a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se
          il tipo di attivita' lavorativa lo consente;
              b)   limita   al   minimo   i   lavoratori  esposti,  o
          potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
              c)  progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche
          attraverso   l'uso  di  dispositivi  di  sicurezza  atti  a
          proteggere    dall'esposizione    accidentale   ad   agenti
          biologici;
              d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure
          di protezione individuali qualora non sia possibile evitare
          altrimenti l'esposizione;
              e)  adotta  misure igieniche per prevenire e ridurre al
          minimo  la  propagazione accidentale di un agente biologico
          fuori dal luogo di lavoro;
              f)  usa  il segnale di rischio biologico, rappresentato
          nell'allegato   XLV,   e   altri  segnali  di  avvertimento
          appropriati;
              g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e
          trattare campioni di origine umana ed animale;
              h)  definisce  procedure  di  emergenza  per affrontare
          incidenti;
              i)  verifica  la presenza di agenti biologici sul luogo
          di  lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se
          necessario o tecnicamente realizzabile;
              l)  predispone  i  mezzi  necessari  per  la  raccolta,
          l'immagazzinamento   e   lo   smaltimento  dei  rifiuti  in
          condizioni  di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori
          adeguati   ed   identificabili  eventualmente  dopo  idoneo
          trattamento dei rifiuti stessi;
              m)  concorda  procedure  per  la  manipolazione  ed  il
          trasporto  in  condizioni  di sicurezza di agenti biologici
          all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.».