ART. 127
         (Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 273, comma 1, lettera c) del decreto, dopo le parole:
"protezione  individuale," sono inserite le seguenti: " ove non siano
mono uso, ".
 
          Nota all'art. 127:
             -  L'art.  273  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  273(Misure igieniche). - 1. In tutte le attivita'
          nelle  quali  la  valutazione di cui all'art. 271 evidenzia
          rischi  per  la  salute dei lavoratori, il datore di lavoro
          assicura che:
              a)   i   lavoratori  dispongano  dei  servizi  sanitari
          adeguati  provvisti  di  docce  con  acqua  calda e fredda,
          nonche',  se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per
          la pelle;
              b)   i   lavoratori   abbiano  in  dotazione  indumenti
          protettivi  od  altri indumenti idonei, da riporre in posti
          separati dagli abiti civili;
              c)  i  dispositivi  di  protezione individuale, ove non
          siano  mono  uso,  siano controllati, disinfettati e puliti
          dopo   ogni   utilizzazione,  provvedendo  altresi'  a  far
          riparare    o    sostituire    quelli    difettosi    prima
          dell'utilizzazione successiva;
              d)  gli  indumenti  di  lavoro e protettivi che possono
          essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando
          il   lavoratore   lascia  la  zona  di  lavoro,  conservati
          separatamente  dagli  altri indumenti, disinfettati, puliti
          e, se necessario, distrutti.
             2.   Nelle  aree  di  lavoro  in  cui  c'e'  rischio  di
          esposizione  e'  vietato  assumere  cibi e bevande, fumare,
          conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a
          bocca e applicare cosmetici.».