ART. 128
         (Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  274  del  decreto,  il  comma 3  e'  sostituito dal
seguente:  "3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od
animali   che  sono,  o  potrebbero  essere,  contaminati  da  agenti
biologici  del  gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare
per  ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle
indicate   nell'  allegato  XLVII  in  funzione  delle  modalita'  di
trasmissione dell'agente biologico.".
 
          Nota all'art. 128:
             -  L'art.  274  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  274  (Misure specifiche per strutture sanitarie e
          veterinarie).  -  1.  Il  datore di lavoro, nelle strutture
          sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
          presta  particolare  attenzione  alla possibile presenza di
          agenti   biologici  nell'organismo  dei  pazienti  o  degli
          animali  e nei relativi campioni e residui e al rischio che
          tale  presenza  comporta  in relazione al tipo di attivita'
          svolta.
             2.  In  relazione  ai  risultati  della  valutazione, il
          datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
          procedure  che  consentono  di manipolare, decontaminare ed
          eliminare  senza rischi per l'operatore e per la comunita',
          i materiali ed i rifiuti contaminati.
             3.  Nelle  strutture di isolamento che ospitano pazienti
          od  animali  che  sono, o potrebbero essere, contaminati da
          agenti  biologici  del  gruppo  2,  3  o  4,  le  misure di
          contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di
          infezione  sono  scelte  tra  quelle indicate nell'Allegato
          XLVII   in   funzione   delle   modalita'  di  trasmissione
          dell'agente biologico.».