ART. 129
         (Modifiche all'articolo 279 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  279  del  decreto  il  comma 1  e'  sostituito  dal
seguente:
"1.  Qualora  l'esito  della  valutazione  del  rischio  ne rilevi la
necessita'  i  lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. ".
 
          Nota all'art. 129:
             -  L'art.  279  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  279  (Prevenzione  e  controllo).  -  1.  Qualora
          l'esito   della   valutazione  del  rischio  ne  rilevi  la
          necessita'  i  lavoratori  esposti ad agenti biologici sono
          sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41.
             2.  Il  datore  di lavoro, su conforme parere del medico
          competente,  adotta  misure protettive particolari per quei
          lavoratori   per   i   quali,  anche  per  motivi  sanitari
          individuali,  si  richiedono misure speciali di protezione,
          fra le quali:
              a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
          lavoratori  che  non  sono gia' immuni all'agente biologico
          presente  nella  lavorazione,  da  somministrare a cura del
          medico competente;
              b)  l'allontanamento  temporaneo del lavoratore secondo
          le procedure dell'art. 42.
             3.  Ove  gli  accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
          nei  lavoratori  esposti  in  modo  analogo  ad  uno stesso
          agente,   l'esistenza   di   anomalia   imputabile  a  tale
          esposizione,  il  medico competente ne informa il datore di
          lavoro.
             4.  A  seguito  dell'informazione  di  cui al comma 3 il
          datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio
          in conformita' all'art. 271.
             5.  Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
          informazioni  sul controllo sanitario cui sono sottoposti e
          sulla  necessita'  di  sottoporsi  ad accertamenti sanitari
          anche   dopo  la  cessazione  dell'attivita'  che  comporta
          rischio  di  esposizione  a  particolari  agenti  biologici
          individuati  nell'allegato  XLVI  nonche'  sui  vantaggi ed
          inconvenienti    della    vaccinazione    e    della    non
          vaccinazione.».