ART. 13
         (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 18, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "g)  inviare i
lavoratori   alla  visita  medica  entro  le  scadenze  previste  dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente
l'osservanza  degli  obblighi  previsti  a  suo  carico  nel presente
decreto;";
 b) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis)  nei  casi  di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41,
comunicare  tempestivamente  al  medico  competente la cessazione del
rapporto di lavoro;";
 c) la  lettera  o)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "o) consegnare
tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta  di  questi  e per l'espletamento della sua funzione, copia
del  documento  di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su
supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonche'
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla
lettera r); il documento e' consultato esclusivamente in azienda;";
 d) alla  lettera  p),  dopo  le  parole:  "comma 3" sono inserite le
seguenti:  "anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
53,  comma 5,  "  ed  e'  aggiunto,  infine, il seguente periodo: "Il
documento e' consultato esclusivamente in azienda.";
 e) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: "r) comunicare in via
telematica  all'INAIL  e  all'IPSEMA,  nonche'  per  loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
di  cui  all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico,  a  fini  statistici  e informativi, i dati e le informazioni
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che  comportino l'assenza dal
lavoro  di  almeno  un  giorno,  escluso quello dell'evento e, a fini
assicurativi,   quelli   relativi   agli  infortuni  sul  lavoro  che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di
comunicazione  degli  infortuni  sul lavoro che comportino un'assenza
dal  lavoro  superiore a tre giorni si considera comunque assolto per
mezzo  della  denuncia  di  cui all'articolo 53 del testo unico delle
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; ";
 f) la  lettera  aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) comunicare in
via  telematica  all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
di  cui  all'articolo  8, in caso di nuova elezione o designazione, i
nominativi  dei  rappresentanti  dei  lavoratori per la sicurezza; in
fase  di  prima  applicazione  l'obbligo di cui alla presente lettera
riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;".
2. All'articolo 18, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  L'obbligo  di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla
comunicazione  a fini statistici e informativi dei dati relativi agli
infortuni  che  comportano  l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei
mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. ".
3. All'articolo 18, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  Il  datore  di  lavoro  e i dirigenti sono tenuti altresi' a
vigilare  in  ordine  all'adempimento  degli  obblighi  di  cui  agli
articoli  19,  20,  22,  23,  24  e  25,  ferma  restando l'esclusiva
responsabilita' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli
qualora  la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente  agli  stessi  e  non  sia  riscontrabile  un  difetto  di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.".
 
          Note all'art. 13:
             -  L'art.  18  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   18   (Obblighi   del  datore  di  lavoro  e  del
          dirigente).  -  1.  Il  datore  di  lavoro, che esercita le
          attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
          e  dirigono  le  stesse attivita' secondo le attribuzioni e
          competenze ad essi conferite, devono:
              a)  nominare  il  medico competente per l'effettuazione
          della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
          decreto legislativo;
              b)  designare  preventivamente  i lavoratori incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  primo
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
              c)  nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza;
              d)   fornire   ai   lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile  del servizio di prevenzione e protezione e il
          medico competente, ove presente;
              e)  prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
          lavoratori   che   hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  e
          specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
          ad un rischio grave e specifico;
              f)   richiedere   l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori  delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
          aziendali  in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione;
              g)  inviare  i  lavoratori  alla visita medica entro le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto;
              g-bis)  nei  casi  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'art.   41,   comunicare   tempestivamente   al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro;
              h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
          di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
          i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato ed
          inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o la zona
          pericolosa;
              i)  informare  il  piu'  presto  possibile i lavoratori
          esposti  al  rischio di un pericolo grave e immediato circa
          il  rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
          materia di protezione;
              l)  adempiere agli obblighi di informazione, formazione
          e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
              m)  astenersi,  salvo eccezione debitamente motivata da
          esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
          ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro  attivita'  in una
          situazione  di  lavoro  in cui persiste un pericolo grave e
          immediato;
              n)  consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
          rappresentante    dei    lavoratori   per   la   sicurezza,
          l'applicazione  delle  misure  di sicurezza e di protezione
          della salute;
              o)  consegnare  tempestivamente  al  rappresentante dei
          lavoratori  per  la sicurezza, su richiesta di questi e per
          l'espletamento  della  sua funzione, copia del documento di
          cui  all'art.  17,  comma  1, lettera a), anche su supporto
          informatico  come  previsto  dall'art. 53, comma 5, nonche'
          consentire  al  medesimo rappresentante di accedere ai dati
          di   cui  alla  lettera  r);  il  documento  e'  consultato
          esclusivamente in azienda;
              p)  elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3,
          anche  su  supporto informatico come previsto dall'art. 53,
          comma 5, per l'espletamento della sua funzione, consegnarne
          tempestivamente  copia ai rappresentanti dei lavoratori per
          la  sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in
          azienda;
              q)  prendere  appropriati provvedimenti per evitare che
          le  misure  tecniche adottate possano causare rischi per la
          salute  della  popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
          verificando   periodicamente   la   perdurante  assenza  di
          rischio;
              r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,
          nonche'  per loro tramite, al sistema informativo nazionale
          per  la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8,
          entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini
          statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi
          agli  infortuni  sul  lavoro  che  comportino l'assenza dal
          lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a
          fini  assicurativi,  quelli  relativi  agli  infortuni  sul
          lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
          giorni;  l'obbligo  di  comunicazione  degli  infortuni sul
          lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
          giorni  si  considera  comunque  assolto  per  mezzo  della
          denuncia   di   cui  all'art.  53  del  testo  unico  delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
          1124;
              s)  consultare  il rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
              t)   adottare   le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione   incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi  di
          lavoro,  nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
          secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 43. Tali misure
          devono  essere  adeguate  alla  natura dell'attivita', alle
          dimensioni  dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e al
          numero delle persone presenti;
              u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
          di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
          tessera   di   riconoscimento,   corredata  di  fotografia,
          contenente  le  generalita'  del lavoratore e l'indicazione
          del datore di lavoro;
              v)  nelle  unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
          convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
              z)  aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
          grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
          protezione;
              aa)   comunicare   in   via   telematica   all'INAIL  e
          all'IPSEMA,   nonche'   per   loro   tramite,   al  sistema
          informativo  nazionale  per  la  prevenzione  nei luoghi di
          lavoro  di  cui  all'art.  8,  in  caso di nuova elezione o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori  per la sicurezza; in fase di prima applicazione
          l'obbligo   di   cui   alla  presente  lettera  riguarda  i
          nominativi  dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
          designati;
              bb)  vigilare  affinche'  i lavoratori per i quali vige
          l'obbligo  di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
          mansione  lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
          di idoneita'.
             1-bis.  L'obbligo  di  cui  alla lettera r) del comma 1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei  dati  relativi agli infortuni che comportano l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre   dalla   scadenza   del   termine   di   sei  mesi
          dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'art.
          8, comma 4.
             2.   Il   datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio  di
          prevenzione   e   protezione   ed   al   medico  competente
          informazioni in merito a:
              a) la natura dei rischi;
              b)  l'organizzazione  del  lavoro,  la programmazione e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive;
              c)   la  descrizione  degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi;
              d)  i  dati  di  cui  al  comma 1, lettera r), e quelli
          relativi alle malattie professionali;
              e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
             3.  Gli  obblighi relativi agli interventi strutturali e
          di  manutenzione  necessari  per  assicurare,  ai sensi del
          presente  decreto  legislativo,  la  sicurezza dei locali e
          degli  edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
          o   a   pubblici   uffici,   ivi  comprese  le  istituzioni
          scolastiche     ed     educative,    restano    a    carico
          dell'amministrazione   tenuta,   per  effetto  di  norme  o
          convenzioni,  alla  loro  fornitura e manutenzione. In tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,   relativamente  ai  predetti  interventi,  si
          intendono  assolti,  da  parte  dei  dirigenti o funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento  all'amministrazione  competente  o al soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico.
             3-bis.  Il  datore  di  lavoro e i dirigenti sono tenuti
          altresi'   a   vigilare  in  ordine  all'adempimento  degli
          obblighi  di  cui  agli  articoli  19, 20, 22, 23, 24 e 25,
          ferma  restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente  agli  stessi e non sia riscontrabile un difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».