ART. 130
         (Modifiche all'articolo 280 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  280  del  decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2.  Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma 1  e  ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di
prevenzione  e  protezione.  Il medico competente e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
 a) consegna  copia  del  registro  di  cui  al  comma 1 all'ISPESL e
all'organo  di  vigilanza  competente  per territorio, comunicando ad
essi  ogni  tre  anni  e  comunque  ogni qualvolta questi ne facciano
richiesta,le variazioni intervenute;
 b) comunica  all'ISPESL  e  all'organo  di  vigilanza competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui
al  comma 1,  fornendo  al  contempo  l'aggiornamento dei dati che li
riguardano  e  consegna  al  medesimo Istituto per tramite del medico
competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
 c) in   caso  di  cessazione  di  attivita'  dell'azienda,  consegna
all'Istituto   superiore   di   sanita'  e  all'organo  di  vigilanza
competente  per  territorio  copia  del registro di cui al comma 1 ed
all'ISPESL  copia  del  medesimo  registro nonche' per il tramite del
medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
 d) in   caso  di  assunzione  di  lavoratori  che  hanno  esercitato
attivita'  che  comportano  rischio di esposizione allo stesso agente
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro  di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio;".
 
          Nota all'art. 130:
             -  L'art.  280  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   280  (Registri  degli  esposti  e  degli  eventi
          accidentali).  -  1.  I  lavoratori  addetti  ad  attivita'
          comportanti  uso  di  agenti  del  gruppo  3  ovvero 4 sono
          iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno
          di  essi,  l'attivita'  svolta,  l'agente  utilizzato e gli
          eventuali casi di esposizione individuale.
             2.  Il  datore  di  lavoro  istituisce  ed  aggiorna  il
          registro  di  cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il
          responsabile  del  servizio di prevenzione e protezione. Il
          medico  competente  e  il  rappresentante  per la sicurezza
          hanno accesso a detto registro.
             3. Il datore di lavoro:
              a)  consegna  copia  del  registro  di  cui  al comma 1
          all'ISPESL   e   all'organo  di  vigilanza  competente  per
          territorio,  comunicando  ad  essi ogni tre anni e comunque
          ogni  qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni
          intervenute;
              b)   comunica  all'ISPESL  e  all'organo  di  vigilanza
          competente  per  territorio  la  cessazione del rapporto di
          lavoro,  dei  lavoratori  di  cui  al  comma 1, fornendo al
          contempo  l'aggiornamento  dei  dati  che  li  riguardano e
          consegna  al  medesimo  Istituto  per  tramite  del  medico
          competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
              c)  in  caso  di  cessazione di attivita' dell'azienda,
          consegna  all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di
          vigilanza  competente  per territorio copia del registro di
          cui  al  comma  1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro
          nonche'  per  il  tramite del medico competente le cartelle
          sanitarie e di rischio;
              d)  in  caso  di  assunzione  di  lavoratori  che hanno
          esercitato  attivita' che comportano rischio di esposizione
          allo   stesso   agente   richiede  all'ISPESL  copia  delle
          annotazioni  individuali  contenute  nel registro di cui al
          comma  1,  nonche'  copia  della  cartella  sanitaria  e di
          rischio.
             4.  Le annotazioni individuali contenute nel registro di
          cui  al  comma  1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
          conservate  dal  datore  di  lavoro  fino a risoluzione del
          rapporto  di  lavoro  e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
          cessazione   di   ogni   attivita'  che  espone  ad  agenti
          biologici.  Nel  caso  di  agenti  per  i quali e' noto che
          possono  provocare  infezioni  consistenti  o latenti o che
          danno  luogo  a  malattie  con  recrudescenza periodica per
          lungo  tempo  o  che  possono  avere  gravi sequele a lungo
          termine tale periodo e' di quaranta anni.
             5.  La  documentazione  di  cui  ai  precedenti commi e'
          custodita   e   trasmessa   con  salvaguardia  del  segreto
          professionale.
             6.  I  modelli  e le modalita' di tenuta del registro di
          cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
          determinati  con  decreto  del  Ministro della salute e del
          lavoro  e  della  previdenza sociale sentita la Commissione
          consultiva permanente.
             7.  L'ISPESL  trasmette  annualmente  al Ministero della
          salute   dati  di  sintesi  relativi  alle  risultanze  del
          registro di cui al comma 1.».