ART. 136
         (Modifiche all'articolo 288 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   288   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1,  dopo le parole: "nebbie o polveri" sono aggiunte le
seguenti:  "in  cui,  dopo  accensione,  la  combustione  si  propaga
nell'insieme della miscela incombusta";
 b) dopo  il  comma 1  e'  aggiunto il seguente "1-bis Per condizioni
atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di
ossigeno nell'atmosfera e' approssimativamente del 21 per cento e che
includono  variazioni  di pressione e temperatura al di sopra e al di
sotto  dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche
normali  (pressione  pari  a  101325  Pa,  temperatura pari a 293 K),
purche'   tali  variazioni  abbiano  un  effetto  trascurabile  sulle
proprieta' esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.".
 
          Nota all'art. 136:
             -  L'art.  288  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  288  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini del presente
          titolo,  si  intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela
          con   l'aria,   a   condizioni  atmosferiche,  di  sostanze
          infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in
          cui,   dopo   accensione,   la   combustione   si   propaga
          nell'insieme della miscela incombusta.
             1-bis   Per   condizioni   atmosferiche   si   intendono
          condizioni   nelle  quali  la  concentrazione  di  ossigeno
          nell'atmosfera  e'  approssimativamente  del 21 per cento e
          che  includono  variazioni di pressione e temperatura al di
          sopra  e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate
          condizioni  atmosferiche  normali  (pressione pari a 101325
          Pa,  temperatura  pari  a  293  K), purche' tali variazioni
          abbiano  un effetto trascurabile sulle proprieta' esplosive
          della sostanza infiammabile o combustibile.».