ART. 136 (Modifiche all'articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "nebbie o polveri" sono aggiunte le seguenti: "in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta"; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente "1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera e' approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purche' tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprieta' esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.".
Nota all'art. 136: - L'art. 288 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 288 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta. 1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera e' approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purche' tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprieta' esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.».