ART. 137 (Modifiche all'articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 292, comma 2, del decreto, la parola: "Fermo" e' sostituita dalla seguente: "Ferma".
Nota all'art. 137: - L'art. 292 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 292 (Coordinamento). - 1. Ferma restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di piu' imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni soggette al suo controllo. 2. Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'art. 26, il datore di lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'art. 294, l'obiettivo, le misure e le modalita' di attuazione di detto coordinamento.».