ART. 137
         (Modifiche all'articolo 292 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  292,  comma 2,  del  decreto, la parola: "Fermo" e'
sostituita dalla seguente: "Ferma".
 
          Nota all'art. 137:
             -  L'art.  292  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  292  (Coordinamento).  - 1. Ferma restando quanto
          previsto  dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili,
          qualora  nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di
          piu'  imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per
          le questioni soggette al suo controllo.
             2.  Fermo  restando  la  responsabilita'  individuale di
          ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'art. 26, il
          datore  di  lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro,
          coordina  l'attuazione  di  tutte  le misure riguardanti la
          salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  e  specifica nel
          documento  sulla  protezione  contro  le esplosioni, di cui
          all'art.  294,  l'obiettivo,  le  misure  e le modalita' di
          attuazione di detto coordinamento.».