ART. 138 (Modifiche all'articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 293, comma 3, del decreto, dopo le parole: "allegato LI" sono aggiunte le seguenti: "e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualita' di un'emergenza in atto".
Nota all'art. 138: - L'art. 293 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 293 (Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive). - 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L. 3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualita' di un'emergenza in atto.».