ART. 138
         (Modifiche all'articolo 293 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 293, comma 3, del decreto, dopo le parole: "allegato
LI"   sono   aggiunte   le   seguenti:   "e   provviste   di  allarmi
ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia
durante  il  normale  ciclo  sia nell'eventualita' di un'emergenza in
atto".
 
          Nota all'art. 138:
             -  L'art.  293  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  293  (Aree  in  cui  possono  formarsi  atmosfere
          esplosive).  - 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a
          norma  dell'allegato  XLIX, le aree in cui possono formarsi
          atmosfere esplosive.
             2.  Il  datore di lavoro assicura che per le aree di cui
          al  comma  1  siano applicate le prescrizioni minime di cui
          all'allegato L.
             3.  Se  necessario,  le  aree  in  cui  possono formarsi
          atmosfere   esplosive  in  quantita'  tali  da  mettere  in
          pericolo  la  sicurezza  e  la  salute  dei lavoratori sono
          segnalate  nei  punti di accesso a norma dell'allegato LI e
          provviste  di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio
          e  la  fermata  dell'impianto, sia durante il normale ciclo
          sia nell'eventualita' di un'emergenza in atto.».