ART. 139
         (Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 294 e' aggiunto il seguente:
                            "ART. 294-bis
             (Informazione e formazione dei lavoratori)

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore
di  lavoro  provvede  affinche'  i  lavoratori  esposti al rischio di
esplosione  e  i  loro  rappresentanti vengano informati e formati in
relazione  al risultato della valutazione dei rischi, con particolare
riguardo:
 a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
 b) alla classificazione delle zone;
 c) alle  modalita'  operative necessarie a minimizzare la presenza e
l'efficacia delle sorgenti di accensione;
 d) ai  rischi  connessi  alla  presenza  di  sistemi  di  protezione
dell'impianto;
 e) ai  rischi  connessi  alla manipolazione ed al travaso di liquidi
infiammabili e/o polveri combustibili;
 f) al  significato  della  segnaletica  di sicurezza e degli allarmi
ottico/acustici;
 g) agli  eventuali  rischi  connessi  alla  presenza  di  sistemi di
prevenzione  delle  atmosfere  esplosive, con particolare riferimento
all'asfissia;
 h) all'uso   corretto   di   adeguati   dispositivi   di  protezione
individuale   e   alle   relative   indicazioni  e  controindicazioni
all'uso.".