ART. 14
         (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  21,  comma 1,  del  decreto,  le parole: "i piccoli
imprenditori  di  cui  all'articolo  2083  del codice civile e i soci
delle   societa'   semplici   operanti  nel  settore  agricolo"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "i coltivatori diretti del fondo, i soci
delle  societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani
e i piccoli commercianti".
 
          Nota all'art. 14:
             -  L'art.  21  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.    21   (Disposizioni   relative   ai   componenti
          dell'impresa  familiare  di cui all'art. 230-bis del codice
          civile  e  ai  lavoratori  autonomi).  -  1.  I  componenti
          dell'impresa  familiare  di cui all'art. 230-bis del codice
          civile,  i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
          ai  sensi  dell'art.  2222 del codice civile, i coltivatori
          diretti  del fondo, i soci delle societa' semplici operanti
          nel   settore   agricolo,   gli   artigiani   e  i  piccoli
          commercianti devono:
              a)  utilizzare  attrezzature  di  lavoro in conformita'
          alle disposizioni di cui al titolo III;
              b)  munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
          utilizzarli  conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al
          titolo III;
              c)   munirsi  di  apposita  tessera  di  riconoscimento
          corredata di fotografia, contenente le proprie generalita',
          qualora  effettuino  la  loro  prestazione  in  un luogo di
          lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto
          o subappalto.
             2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi
          propri  delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico
          hanno facolta' di:
              a)  beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
          previsioni  di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi
          previsti da norme speciali;
              b)  partecipare  a  corsi  di  formazione  specifici in
          materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
          rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni
          di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da
          norme speciali.».