ART. 14 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: "i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti".
Nota all'art. 14: - L'art. 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi). - 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.».