ART. 146
         (Modifiche all'articolo 304 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   304   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "d-bis)
la  lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio
1961,  n. 628; d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente
della  Repubblica  20  marzo  1956,  n. 320; d-quater: il decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. ";
 b) dopo  il  comma 1,  e'  inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni
attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17
marzo  1995,  n. 230,  e  successive modificazioni, sono svolte dalla
struttura  di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro,
della   salute   e  delle  politiche  sociali,  individuata  in  sede
regolamentare     nell'ambito    del    complessivo    processo    di
riorganizzazione  dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo
74  del  decreto-  legge  25  giugno  2008,  n. 112,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ".
 
          Nota all'art. 146:
             -  L'art.  304  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008 come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  304  (Abrogazioni).  -  1.  Fermo restando quanto
          previsto  dall'art.  3,  comma 3, e dall'art. 306, comma 2,
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo sono abrogati:
              a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1955,  n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7
          gennaio  1956,  n.  164,  il  decreto  del Presidente della
          Repubblica  19  marzo  1956,  n.  303,  fatta eccezione per
          l'art.  64,  il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
          il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, il
          decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 493, il decreto
          legislativo  14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo
          19 agosto 2005, n. 187;
              b)  l'art.  36-bis,  commi  1  e  2 del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248;
              c)  gli  articoli:  2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto
          2007, n. 123;
              d)  ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
          nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo
          incompatibili con lo stesso.
              d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'art. 3, della
          legge 22 luglio 1961, n. 628;
              d-ter)  gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente
          della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
              d-quater:  il decreto del Presidente della Repubblica 3
          luglio 2003, n. 222.
             1-bis.  Le  funzioni  attribuite  all'ispettorato medico
          centrale  dal  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
          successive  modificazioni,  sono  svolte dalla struttura di
          livello  dirigenziale  generale  del  Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, individuata in sede
          regolamentare   nell'ambito  del  complessivo  processo  di
          riorganizzazione  dello  stesso  Dicastero,  in  attuazione
          dell'art.  74  del  decreto  legge  25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133.
             2.  Con  uno  o piu' decreti integrativi attuativi della
          delega  prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 3 agosto
          2007,   n.   123,   si  provvede  all'armonizzazione  delle
          disposizioni  del  presente decreto con quelle contenute in
          leggi  o  regolamenti  che  dispongono  rinvii  a norme del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni,  ovvero  ad  altre disposizioni abrogate dal
          comma 1.
             3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          comma  2,  laddove  disposizioni  di  legge o regolamentari
          dispongano  un  rinvio  a  norme del decreto legislativo 19
          settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero
          ad  altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si
          intendono  riferiti  alle corrispondenti norme del presente
          decreto legislativo.».