ART. 147
         (Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   306   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di
attrezzature   di   lavoro   messe   a  disposizione  dei  lavoratori
anteriormente  al  6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei
valori  limite  di  esposizione  tenuto conto del progresso tecnico e
delle  misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei
valori  limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore
il  6  luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del
rispetto  dei  valori  limite di esposizione di cui all'articolo 201,
ferme  restando  le condizioni di cui al precedente periodo, entra in
vigore  il  6  luglio  2014. Per il settore della navigazione aerea e
marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al
rumore  di  cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
";
 b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le ammende
previste  con  riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste  dal  presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge
vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore
del  presente  decreto  in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo  per  il  corrispondente periodo, previo arrotondamento delle
cifre al decimale superiore.".
 
          Nota all'art. 147:
             -  L'art.  306  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  306  (Disposizioni  finali). - 1. Le disposizioni
          contenute  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 19
          marzo  1956,  n.  302, costituiscono integrazione di quelle
          contenute nel presente decreto legislativo.
             2.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 17, comma 1,
          lettera  a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di
          valutazione  dei  rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
          le   relative   disposizioni  sanzionatorie,  previste  dal
          presente  decreto,  diventano  efficaci  a decorrere dal 1°
          gennaio  2009;  fino  a  tale  data  continuano  a  trovare
          applicazione le disposizioni previgenti.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  al  titolo  VIII, capo IV
          entrano  in  vigore  alla  data  fissata  dal  primo  comma
          dell'art.  13,  paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le
          disposizioni  di  cui  al  capo  V del medesimo titolo VIII
          entrano   in   vigore   il  26  aprile  2010.  In  caso  di
          attrezzature  di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
          anteriormente  al  6  luglio  2007  e che non permettono il
          rispetto  dei valori limite di esposizione tenuto conto del
          progresso  tecnico  e  delle  misure organizzative messe in
          atto,   l'obbligo   del   rispetto  dei  valori  limite  di
          esposizione di cui all'art. 201 entra in vigore il 6 luglio
          2010.  Per  il  settore  agricolo e forestale l'obbligo del
          rispetto  dei  valori limite di esposizione di cui all'art.
          201,  ferme  restando  le  condizioni  di cui al precedente
          periodo,  entra  in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore
          della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto
          dei  valori limite di esposizione al rumore di cui all'art.
          189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
             4.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute
          e   dello   sviluppo   economico,  sentita  la  commissione
          consultiva  permanente di cui all'art. 6, si da' attuazione
          alle  direttive  in  materia  di  sicurezza  e  salute  dei
          lavoratori  sul  luogo di lavoro dell'Unione europea per le
          parti  in  cui  le  stesse modificano modalita' esecutive e
          caratteristiche  di  ordine tecnico previste dagli allegati
          al  presente  decreto,  nonche'  da  altre  direttive  gia'
          recepite nell'ordinamento nazionale.
             4-bis.   Le   ammende   previste  con  riferimento  alle
          contravvenzioni  in  materia  di igiene, salute e sicurezza
          sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dal  presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge
          vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata
          in  vigore  del  presente decreto in misura pari all'indice
          ISTAT  dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo,
          previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.».