ART. 15
         (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente: "c) istituisce,
aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', una cartella
sanitaria  e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria;  tale  cartella e' conservata con salvaguardia del segreto
professionale   e,   salvo   il  tempo  strettamente  necessario  per
l'esecuzione  della  sorveglianza  sanitaria  e  la  trascrizione dei
relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento
della nomina del medico competente;".
 b) la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente: "e) consegna al
lavoratore,  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro, copia della
cartella  sanitaria  e  di  rischio,  e  gli fornisce le informazioni
necessarie  relative  alla  conservazione della medesima; l'originale
della  cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di
quanto  disposto  dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da
parte  del  datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso
termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;";
 c) la lettera f) e' soppressa.
 
          Note all'art. 15:
             -  L'art.  25  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  25  (Obblighi  del  medico  competente).  - 1. Il
          medico competente:
              a)  collabora con il datore di lavoro e con il servizio
          di  prevenzione  e  protezione alla valutazione dei rischi,
          anche  ai  fini della programmazione, ove necessario, della
          sorveglianza    sanitaria,   alla   predisposizione   della
          attuazione  delle misure per la tutela della salute e della
          integrita'  psico-fisica  dei  lavoratori, all'attivita' di
          formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
          la  parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
          di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di
          lavorazione   ed   esposizione  e  le  peculiari  modalita'
          organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
          e  valorizzazione  di  programmi  volontari  di «promozione
          della  salute»,  secondo  i  principi della responsabilita'
          sociale;
              b)  programma  ed effettua la sorveglianza sanitaria di
          cui  all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
          funzione  dei  rischi specifici e tenendo in considerazione
          gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
              c)  istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
          responsabilita',  una  cartella  sanitaria e di rischio per
          ogni  lavoratore  sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale
          cartella   e'   conservata  con  salvaguardia  del  segreto
          professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
          l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione
          dei   relativi  risultati,  presso  il  luogo  di  custodia
          concordato al momento della nomina del medico competente;
              d)  consegna  al  datore  di  lavoro,  alla  cessazione
          dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
          nel   rispetto   delle   disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
          del segreto professionale;
              e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto
          di  lavoro,  copia della cartella sanitaria e di rischio, e
          gli  fornisce  le  informazioni  necessarie  relative  alla
          conservazione  della  medesima;  l'originale della cartella
          sanitaria  e  di  rischio  va  conservata,  nel rispetto di
          quanto  disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196,  da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,
          salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del
          presente decreto;
              g)  fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
          della  sorveglianza  sanitaria  cui  sono sottoposti e, nel
          caso  di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
          sulla  necessita'  di  sottoporsi  ad accertamenti sanitari
          anche  dopo  la  cessazione  della  attivita'  che comporta
          l'esposizione   a   tali   agenti.   Fornisce  altresi',  a
          richiesta,  informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza;
              f) (abrogata);
              h)  informa  ogni  lavoratore interessato dei risultati
          della  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'art.  41  e, a
          richiesta   dello   stesso,   gli   rilascia   copia  della
          documentazione sanitaria;
              i)  comunica  per iscritto, in occasione delle riunioni
          di  cui  all'art.  35, al datore di lavoro, al responsabile
          del  servizio  di  prevenzione  protezione  dai  rischi, ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
          anonimi  collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
          e  fornisce  indicazioni sul significato di detti risultati
          ai  fini  della attuazione delle misure per la tutela della
          salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
              l)  visita  gli  ambienti  di  lavoro  almeno una volta
          all'anno  o  a  cadenza diversa che stabilisce in base alla
          valutazione  dei rischi; la indicazione di una periodicita'
          diversa  dall'annuale  deve  essere comunicata al datore di
          lavoro  ai  fini  della  sua  annotazione  nel documento di
          valutazione dei rischi;
              m)   partecipa   alla   programmazione   del  controllo
          dell'esposizione  dei  lavoratori  i cui risultati gli sono
          forniti  con  tempestivita'  ai  fini della valutazione del
          rischio e della sorveglianza sanitaria;
              n)  comunica,  mediante autocertificazione, il possesso
          dei  titoli  e  requisiti  di  cui all'art. 38 al Ministero
          della  salute  entro  il  termine di sei mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.».