ART. 16
         (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) nell'alinea,  le  parole:  "dei  lavori"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  lavori,  servizi  e  forniture"  e  dopo  le  parole:
"dell'azienda  medesima"  sono  aggiunte  le  seguenti: ", sempre che
abbia  la  disponibilita'  giuridica  dei  luoghi  in  cui  si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo";
 b) alla  lettera  a),  dopo le parole: "in relazione ai lavori" sono
inserite le seguenti: ", ai servizi e alle forniture".
2.  All'articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) dopo   le  parole:  "Tale  documento  e'  allegato  al  contratto
d'appalto  o  di  opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in
funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture";
 b) e'   aggiunto   in  fine  il  seguente  periodo:  "Nel  campo  di
applicazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006  n. 163,  e
successive   modificazioni,   tale  documento  e'  redatto,  ai  fini
dell'affidamento  del  contratto,  dal  soggetto  titolare del potere
decisionale  e  di  spesa  relativo  alla  gestione  dello  specifico
appalto.";
3. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2,
l'obbligo  di  cui  al  comma 3  non  si applica ai servizi di natura
intellettuale,  alle  mere  forniture  di  materiali  o attrezzature,
nonche'  ai  lavori  o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni,  sempre  che  essi  non  comportino  rischi  derivanti  dalla
presenza  di  agenti  cancerogeni,  biologici,  atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
3-ter.  Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui
all'articolo  3,  comma 34,  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con
il  committente,  il  soggetto  che  affida  il  contratto  redige il
documento  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenze recante una
valutazione  ricognitiva  dei rischi standard relativi alla tipologia
della    prestazione    che    potrebbero   potenzialmente   derivare
dall'esecuzione  del  contratto.  Il  soggetto  presso  il quale deve
essere  eseguito  il  contratto,  prima  dell'inizio dell'esecuzione,
integra  il  predetto  documento  riferendolo  ai rischi specifici da
interferenza  presenti  nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra
gli atti contrattuali.".
4.  All'articolo  26,  comma 5,  le  parole:  "i  costi relativi alla
sicurezza  del  lavoro  con  particolare  riferimento a quelli propri
dello  specifico  appalto"  sono  sostituite dalle seguenti: "i costi
delle  misure  adottate  per eliminare o, ove cio' non sia possibile,
ridurre  al  minimo  i  rischi  in  materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo
periodo  e'  inserito  il seguente: "I costi di cui primo periodo non
sono soggetti a ribasso.".
 
          Note all'art. 16:
             -  L'art.  26  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  26  (Obblighi  connessi  ai contratti d'appalto o
          d'opera  o  di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro,
          in  caso  di  affidamento  di  lavori,  servizi e forniture
          all'impresa    appaltatrice   o   a   lavoratori   autonomi
          all'interno  della propria azienda, o di una singola unita'
          produttiva  della  stessa,  nonche' nell'ambito dell'intero
          ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
          disponibilita'  giuridica  dei  luoghi  in  cui  si  svolge
          l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
              a)  verifica,  con le modalita' previste dal decreto di
          cui   all'art.   6,   comma   8,  lettera  g),  l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
          lavoratori  autonomi  in  relazione ai lavori, ai servizi e
          alle  forniture da affidare in appalto o mediante contratto
          d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
          vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo  che precede, la
          verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
               1)  acquisizione  del  certificato  di iscrizione alla
          camera di commercio, industria e artigianato;
               2)  acquisizione  dell'autocertificazione dell'impresa
          appaltatrice  o  dei  lavoratori  autonomi del possesso dei
          requisiti  di  idoneita'  tecnico-professionale,  ai  sensi
          dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
              b)    fornisce   agli   stessi   soggetti   dettagliate
          informazioni  sui  rischi specifici esistenti nell'ambiente
          in  cui  sono  destinati  ad  operare  e  sulle  misure  di
          prevenzione  e  di  emergenza  adottate  in  relazione alla
          propria attivita'.
             2.  Nell'ipotesi  di cui al comma 1, i datori di lavoro,
          ivi compresi i subappaltatori:
              a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
          e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'
          lavorativa oggetto dell'appalto;
              b)   coordinano   gli   interventi   di   protezione  e
          prevenzione  dai  rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori,
          informandosi  reciprocamente  anche  al  fine  di eliminare
          rischi  dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
          imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
             3.   Il   datore   di  lavoro  committente  promuove  la
          cooperazione  ed  il  coordinamento  di  cui  al  comma  2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
          documento  e' allegato al contratto di appalto o di opera e
          va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi
          e  forniture.  Ai  contratti  stipulati anteriormente al 25
          agosto  2007  ed  ancora in corso alla data del 31 dicembre
          2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
          allegato  entro  tale  ultima  data.  Le  disposizioni  del
          presente  comma non si applicano ai rischi specifici propri
          dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o dei singoli
          lavoratori  autonomi. Nel campo di applicazione del decreto
          legislativo   12   aprile   2006   n.   163,  e  successive
          modificazioni,   tale   documento   e'   redatto,  ai  fini
          dell'affidamento  del  contratto, dal soggetto titolare del
          potere  decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
          specifico appalto.
             3-bis.  Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1
          e  2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi
          di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
          attrezzature, nonche' ai lavori o servizi la cui durata non
          sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino
          rischi  derivanti  dalla  presenza  di  agenti cancerogeni,
          biologici,  atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
          particolari di cui all'allegato XI.
             3-ter.  Nei  casi  in  cui il contratto sia affidato dai
          soggetti   di   cui  all'art.  3,  comma  34,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006, n. 163, o in tutti i casi in
          cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
          soggetto  che  affida  il  contratto redige il documento di
          valutazione   dei   rischi   da  interferenze  recante  una
          valutazione  ricognitiva  dei rischi standard relativi alla
          tipologia  della  prestazione che potrebbero potenzialmente
          derivare  dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso
          il   quale   deve   essere  eseguito  il  contratto,  prima
          dell'inizio  dell'esecuzione, integra il predetto documento
          riferendolo  ai  rischi  specifici da interferenza presenti
          nei    luoghi    in   cui   verra'   espletato   l'appalto;
          l'integrazione,      sottoscritta      per     accettazione
          dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
             4.  Ferme  restando  le disposizioni di legge vigenti in
          materia   di   responsabilita'   solidale  per  il  mancato
          pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
          e  assicurativi,  l'imprenditore  committente  risponde  in
          solido   con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno  degli
          eventuali  subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
          lavoratore,     dipendente     dall'appaltatore    o    dal
          subappaltatore,   non   risulti   indennizzato   ad   opera
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza
          per  il  settore  marittimo  (IPSEMA).  Le disposizioni del
          presente  comma  non  si applicano ai danni conseguenza dei
          rischi   specifici   propri  dell'attivita'  delle  imprese
          appaltatrici o subappaltatrici.
             5.  Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
          somministrazione,  anche qualora in essere al momento della
          data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
          articoli    1559,    ad   esclusione   dei   contratti   di
          somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
          1677   del  codice  civile,  devono  essere  specificamente
          indicati  a  pena  di  nullita' ai sensi dell'art. 1418 del
          codice  civile  i costi delle misure adottate per eliminare
          o,  ove  cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
          interferenze  delle  lavorazioni.  I  costi di cui al primo
          periodo  non  sono  soggetti  a ribasso. Con riferimento ai
          contratti  di cui al precedente periodo stipulati prima del
          25  agosto  2007  i costi della sicurezza del lavoro devono
          essere  indicati  entro  il  31  dicembre 2008, qualora gli
          stessi  contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
          dati  possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
          lavoratori  per  la  sicurezza e gli organismi locali delle
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale.
             6.  Nella  predisposizione delle gare di appalto e nella
          valutazione  dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
          affidamento  di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
          forniture,  gli  enti  aggiudicatori sono tenuti a valutare
          che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
          al  costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
          quale  deve  essere  specificamente  indicato  e  risultare
          congruo  rispetto  all'entita'  e  alle caratteristiche dei
          lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
          comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
          apposite   tabelle,   dal   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   sulla  base  dei  valori  economici
          previsti  dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai
          sindacati   comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle
          norme   in  materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei
          diversi   settori  merceologici  e  delle  differenti  aree
          territoriali.   In   mancanza   di   contratto   collettivo
          applicabile,   il   costo  del  lavoro  e'  determinato  in
          relazione  al contratto collettivo del settore merceologico
          piu' vicino a quello preso in considerazione.
             7.  Per  quanto  non  diversamente  disposto dal decreto
          legislativo   12  aprile  2006,  n.  163,  come  da  ultimo
          modificate dall'art. 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
          n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici
          le disposizioni del presente decreto.
             8.  Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
          di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
          appaltatrice   o  subappaltatrice  deve  essere  munito  di
          apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
          contenente  le  generalita'  del lavoratore e l'indicazione
          del datore di lavoro.».