ART. 17
         (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   27   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) il  comma 1  e'  sostituito  dal  seguente: "1. Nell'ambito della
Commissione   di  cui  all'articolo  6,  anche  tenendo  conto  delle
indicazioni  provenienti da organismi paritetici, vengono individuati
settori,  ivi  compreso  il settore della sanificazione del tessile e
dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione
di  un  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e dei lavoratori
autonomi,  con  riferimento  alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro,  fondato  sulla base della specifica esperienza, competenza e
conoscenza,  acquisite  anche attraverso percorsi formativi mirati, e
sulla  base  delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2, nonche'
sulla   applicazione   di   determinati   standard   contrattuali   e
organizzativi  nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti  e  alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi
del  titolo  VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. ";
 b) dopo  il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Con riferimento
all'edilizia,  il  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e dei
lavoratori  autonomi  si  realizza  almeno  attraverso  la adozione e
diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente  della  Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
g),  di  uno  strumento  che  consenta  la  continua  verifica  della
idoneita'  delle  imprese  e  dei  lavoratori autonomi, in assenza di
violazioni  alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti
previsti,  tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro  e  i  provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale
strumento  opera  per  mezzo  della  attribuzione  alle imprese ed ai
lavoratori   autonomi  di  un  punteggio  iniziale  che  misuri  tale
idoneita',  soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni
in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro. L'azzeramento del
punteggio  per  la  ripetizione  di violazioni in materia di salute e
sicurezza  sul  lavoro determina l'impossibilita' per l'impresa o per
il lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore edile.";
 c) al   comma 2,   le  parole:  "Il  possesso  dei  requisiti"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 1-bis, che potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso
ad  altri  settori  di  attivita'  individuati con uno o piu' accordi
interconfederali  stipulati  a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative,   il   possesso   dei   requisiti  "  e  la  parola:
"vincolante" e' sostituita dalla seguente: "preferenziale";
 d) dopo  il  comma 2  e'  aggiunto  il seguente: " 2-bis. Sono fatte
salve  le  disposizioni  in  materia  di  qualificazione previste dal
decreto   legislativo   12   aprile   2006,   n. 163,   e  successive
modificazioni.".
 
          Note all'art. 17:
             -  L'art.  27  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
          lavoratori autonomi). - 1. Nell'ambito della Commissione di
          cui  all'art.  6,  anche  tenendo  conto  delle indicazioni
          provenienti  da  organismi  paritetici, vengono individuati
          settori,  ivi  compreso  il settore della sanificazione del
          tessile   e   dello   strumentario  chirurgico,  e  criteri
          finalizzati    alla    definizione   di   un   sistema   di
          qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
          riferimento  alla  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro,  fondato  sulla  base  della  specifica esperienza,
          competenza   e   conoscenza,   acquisite  anche  attraverso
          percorsi  formativi mirati, e sulla base delle attivita' di
          cui  all'art.  21,  comma  2, nonche' sulla applicazione di
          determinati    standard    contrattuali   e   organizzativi
          nell'impiego  della  manodopera,  anche  in  relazione agli
          appalti  e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati
          ai  sensi  del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276.
             1-bis.  Con  riferimento  all'edilizia,  il  sistema  di
          qualificazione  delle  imprese e dei lavoratori autonomi si
          realizza  almeno  attraverso  la adozione e diffusione, nei
          termini  e  alle  condizioni  individuati  dal  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui all'art. 6, comma 8,
          lettera  g),  di  uno  strumento  che  consenta la continua
          verifica  della  idoneita'  delle  imprese e dei lavoratori
          autonomi,  in  assenza  di  violazioni alle disposizioni di
          legge  e  con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
          formazione  in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
          provvedimenti  impartiti  dagli  organi  di vigilanza. Tale
          strumento  opera  per mezzo della attribuzione alle imprese
          ed  ai  lavoratori  autonomi  di  un punteggio iniziale che
          misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
          accertate  violazioni  in materia di salute e sicurezza sul
          lavoro.  L'azzeramento  del punteggio per la ripetizione di
          violazioni  in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro
          determina   l'impossibilita'   per   l'impresa   o  per  il
          lavoratore  autonomo  di  svolgere  attivita'  nel  settore
          edile.
             2.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 1-bis, che
          potra',  con  le  modalita'  ivi previste, essere esteso ad
          altri  settori  di  attivita'  individuati  con  uno o piu'
          accordi interconfederali stipulatia livello nazionale dalle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori   comparativamente   piu'   rappresentative,  il
          possesso  dei  requisiti  per ottenere la qualificazione di
          cui  al  comma  1 costituisce elemento preferenziale per la
          partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
          pubblici  e  per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
          contributi  a  carico  della  finanza  pubblica,  sempre se
          correlati ai medesimi appalti o subappalti.
             2-bis.  Sono  fatte  salve le disposizioni in materia di
          qualificazione  previste  dal decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, e successive modificazioni.».