ART. 18
         (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   28   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1,  dopo  le  parole: "da altri Paesi" sono aggiunte le
seguenti:  "e  quelli  connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";
 b) dopo  il  comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La valutazione
dello  stress  lavoro-correlato  di  cui al comma 1 e' effettuata nel
rispetto  delle  indicazioni  di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
m-quater),  e  il  relativo  obbligo decorre dalla elaborazione delle
predette   indicazioni   e   comunque,   anche  in  difetto  di  tale
elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. ";
 c) al  comma 2,  alinea,  dopo  le parole: "della valutazione," sono
inserite  le  seguenti:  "puo'  essere  tenuto,  nel  rispetto  delle
previsioni  di  cui  all'articolo 53, su supporto informatico e "; le
parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve
essere  munito  anche  tramite  le  procedure applicabili ai supporti
informatici  di  cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione  del documento medesimo da parte del datore di lavoro,
nonche',  ai  soli  fini della prova della data, dalla sottoscrizione
del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione, del
rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza o del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente,
ove nominato,";
 d) al  comma 2, lettera a), e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"La  scelta  dei  criteri  di  redazione  del documento e' rimessa al
datore  di  lavoro,  che  vi  provvede  con  criteri  di semplicita',
brevita'  e  comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita'   quale   strumento  operativo  di  pianificazione  degli
interventi aziendali e di prevenzione.";
 e) dopo  il  comma 3  e'  aggiunto  il  seguente: "3-bis. In caso di
costituzione  di  nuova  impresa,  il  datore  di lavoro e' tenuto ad
effettuare  immediatamente  la  valutazione  dei rischi elaborando il
relativo  documento  entro  novanta giorni dalla data di inizio della
propria attivita'.".
 
          Note all'art. 18:
             -  L'art.  28  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1. La
          valutazione  di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche
          nella  scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
          o   dei   preparati   chimici   impiegati,   nonche'  nella
          sistemazione  dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
          rischi  per  la  sicurezza  e la salute dei lavoratori, ivi
          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
          rischi  particolari,  tra  cui  anche quelli collegati allo
          stress  lavoro-correlato,  secondo i contenuti dell'accordo
          europeo  dell'8  ottobre  2004,  e  quelli  riguardanti  le
          lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
          dal  decreto  legislativo  26  marzo  2001, n. 151, nonche'
          quelli  connessi  alle differenze di genere, all'eta', alla
          provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
          tipologia   contrattuale   attraverso  cui  viene  resa  la
          prestazione di lavoro.
             1-bis.  La  valutazione dello stress lavoro-correlato di
          cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
          di  cui  all'art.  6,  comma  8,  lettera  m-quater),  e il
          relativo  obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
          indicazioni   e   comunque,   anche   in  difetto  di  tale
          elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
             2. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),
          redatto   a  conclusione  della  valutazione,  puo'  essere
          tenuto,  nel  rispetto delle previsioni di cui all'art. 53,
          su  supporto informatico e deve essere munito anche tramite
          le  procedure  applicabili  ai  supporti informatici di cui
          all'art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione
          del  documento  medesimo  da  parte  del  datore di lavoro,
          nonche',  ai  soli  fini  della  prova  della  data,  dalla
          sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
          e  protezione,  del  rappresentante  dei  lavoratori per la
          sicurezza  o  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza   territoriale   e  del  medico  competente,  ove
          nominato e contenere:
              a)  una  relazione  sulla valutazione di tutti i rischi
          per   la   sicurezza   e   la  salute  durante  l'attivita'
          lavorativa,   nella   quale  siano  specificati  i  criteri
          adottati  per  la valutazione stessa. La scelta dei criteri
          di  redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
          che  vi  provvede  con  criteri  di semplicita', brevita' e
          comprensibilita',  in  modo  da garantirne la completezza e
          l'idoneita'  quale  strumento  operativo  di pianificazione
          degli interventi aziendali e di prevenzione;
              b)  l'indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e di
          protezione   attuate   e   dei  dispositivi  di  protezione
          individuali  adottati  a  seguito  della valutazione di cui
          all'art. 17, comma 1, lettera a);
              c)  il  programma  delle  misure ritenute opportune per
          garantire   il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di
          sicurezza;
              d)  l'individuazione  delle  procedure per l'attuazione
          delle    misure    da   realizzare,   nonche'   dei   ruoli
          dell'organizzazione  aziendale che vi debbono provvedere, a
          cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
          di adeguate competenze e poteri;
              e)  l'indicazione  del  nominativo del responsabile del
          servizio  di  prevenzione  e protezione, del rappresentante
          dei  lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
          del  medico  competente che ha partecipato alla valutazione
          del rischio;
              f)  l'individuazione  delle  mansioni che eventualmente
          espongono  i  lavoratori  a rischi specifici che richiedono
          una   riconosciuta   capacita'   professionale,   specifica
          esperienza, adeguata formazione e addestramento.
             3.  Il  contenuto  del  documento di cui al comma 2 deve
          altresi'   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle
          specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
          successivi titoli del presente decreto.
             3-bis.  In  caso  di  costituzione  di nuova impresa, il
          datore  di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
          valutazione  dei  rischi  elaborando  il relativo documento
          entro  novanta  giorni  dalla  data di inizio della propria
          attivita'.».