ART. 19
         (Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo   29   del   decreto   sono   apportate   le  seguenti
modificazioni:
 a) il  comma 3  e'  sostituito  dal seguente: "3. La valutazione dei
rischi  deve  essere  immediatamente  rielaborata, nel rispetto delle
modalita'  di  cui  ai  commi  1  e  2, in occasione di modifiche del
processo  produttivo  o della organizzazione del lavoro significative
ai  fini  della  salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado   di  evoluzione  della  tecnica,  della  prevenzione  o  della
protezione  o  a  seguito  di  infortuni  significativi  o  quando  i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A
seguito  di  tale  rielaborazione,  le  misure di prevenzione debbono
essere  aggiornate.  Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il
documento  di  valutazione  dei  rischi  deve essere rielaborato, nel
rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali.";
 b) dopo  il  comma 6  e'  inserito il seguente: "6-bis. Le procedure
standardizzate  di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende
che  rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. ";
 c) al comma 7, la lettera c) e' soppressa.
 
          Note all'art. 19:
             -  L'art.  29  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  29  (Modalita' di effettuazione della valutazione
          dei   rischi).  -  1.  Il  datore  di  lavoro  effettua  la
          valutazione  ed  elabora  il  documento di cui all'art. 17,
          comma  1, lettera a), in collaborazione con il responsabile
          del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  e  il medico
          competente, nei casi di cui all'art. 41.
             2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa
          consultazione  del  rappresentante  dei  lavoratori  per la
          sicurezza.
             3.  La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
          rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
          e  2,  in  occasione di modifiche del processo produttivo o
          della organizzazione del lavoro significative ai fini della
          salute  e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado
          di  evoluzione  della  tecnica,  della  prevenzione o della
          protezione  o a seguito di infortuni significativi o quando
          i  risultati  della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
          necessita'.  A seguito di tale rielaborazione, le misure di
          prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
          ai  periodi  che  precedono il documento di valutazione dei
          rischi   deve   essere   rielaborato,  nel  rispetto  delle
          modalita'  di  cui  ai  commi  1 e 2, nel termine di trenta
          giorni dalle rispettive causali.
             4. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),
          e  quello  di  cui  all'art.  26,  comma  3,  devono essere
          custoditi   presso   l'unita'   produttiva  alla  quale  si
          riferisce la valutazione dei rischi.
             5.  I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
          effettuano  la  valutazione  dei  rischi di cui al presente
          articolo  sulla  base delle procedure standardizzate di cui
          all'art.  6,  comma  8,  lettera f). Fino alla scadenza del
          diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
          del  decreto  interministeriale di cui all'art. 6, comma 8,
          lettera  f),  e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
          stessi    datori    di   lavoro   possono   autocertificare
          l'effettuazione   della   valutazione  dei  rischi.  Quanto
          previsto   nel  precedente  periodo  non  si  applica  alle
          attivita'  di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c),
          d) nonche' g).
             6.  I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
          possono  effettuare  la  valutazione  dei rischi sulla base
          delle  procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8,
          lettera  f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
          trovano  applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
          3, e 4.
             6-bis.  Le  procedure  standardizzate di cui al comma 6,
          anche  con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
          di  applicazione  del titolo IV, sono adottate nel rispetto
          delle disposizioni di cui all'art. 28.
             7.  Le  disposizioni  di cui al comma 6 non si applicano
          alle attivita' svolte nelle seguenti aziende:
              a) aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b),
          c), d), f) e g);
              b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
          lavoratori   a  rischi  chimici,  biologici,  da  atmosfere
          esplosive,  cancerogeni  mutageni, connessi all'esposizione
          ad amianto;
              c) (soppressa).».