ART. 2
          (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: "il
volontario,  come  definito  dalla legge 11 agosto 1991, n. 266" e le
parole:   "il  volontario  che  effettua  il  servizio  civile"  sono
soppresse.
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n.
          81  del  2008,  come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
             «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini ed agli effetti
          delle  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo
          si intende per:
              a)  «lavoratore»:  persona che, indipendentemente dalla
          tipologia   contrattuale,  svolge  un'attivita'  lavorativa
          nell'ambito  dell'organizzazione  di  un  datore  di lavoro
          pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
          fine  di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
          esclusi  gli  addetti  ai servizi domestici e familiari. Al
          lavoratore   cosi'   definito   e'   equiparato:  il  socio
          lavoratore  di  cooperativa  o di societa', anche di fatto,
          che  presta  la  sua  attivita'  per conto delle societa' e
          dell'ente  stesso;  l'associato  in  partecipazione  di cui
          all'art.  2549,  e  seguenti del codice civile; il soggetto
          beneficiario  delle  iniziative  di tirocini formativi e di
          orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997,
          n.  196,  e  di  cui  a specifiche disposizioni delle leggi
          regionali   promosse  al  fine  di  realizzare  momenti  di
          alternanza  tra  studio  e  lavoro o di agevolare le scelte
          professionali  mediante la conoscenza diretta del mondo del
          lavoro;   l'allievo   degli   istituti   di  istruzione  ed
          universitari  e  il  partecipante  ai  corsi  di formazione
          professionale  nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori,
          attrezzature  di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
          biologici,  ivi  comprese  le  apparecchiature  fornite  di
          videoterminali  limitatamente  ai  periodi in cui l'allievo
          sia  effettivamente  applicato  alle  strumentazioni  o  ai
          laboratori  in  questione;  i volontari del Corpo nazionale
          dei   vigili  del  fuoco  e  della  protezione  civile;  il
          lavoratore  di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997,
          n. 468, e successive modificazioni;
              b)   «datore  di  lavoro»:  il  soggetto  titolare  del
          rapporto  di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque, il
          soggetto    che,    secondo    il    tipo    e    l'assetto
          dell'organizzazione  nel cui ambito il lavoratore presta la
          propria      attivita',      ha      la     responsabilita'
          dell'organizzazione  stessa  o  dell'unita'  produttiva  in
          quanto  esercita  i  poteri  decisionali  e di spesa. Nelle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, per datore di
          lavoro  si  intende il dirigente al quale spettano i poteri
          di  gestione,  ovvero  il  funzionario non avente qualifica
          dirigenziale,   nei  soli  casi  in  cui  quest'ultimo  sia
          preposto   ad   un  ufficio  avente  autonomia  gestionale,
          individuato    dall'organo   di   vertice   delle   singole
          amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
          funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
          e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
          di  omessa individuazione, o di individuazione non conforme
          ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
          l'organo di vertice medesimo;
              c)  «azienda»: il complesso della struttura organizzata
          dal datore di lavoro pubblico o privato;
              d)   «dirigente»:   persona   che,   in  ragione  delle
          competenze   professionali   e   di   poteri  gerarchici  e
          funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
          attua  le  direttive  del  datore  di  lavoro  organizzando
          l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
              e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze
          professionali   e   nei   limiti  di  poteri  gerarchici  e
          funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
          sovrintende   alla   attivita'   lavorativa   e  garantisce
          l'attuazione  delle  direttive  ricevute, controllandone la
          corretta  esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
          un funzionale potere di iniziativa;
              f)   «responsabile   del   servizio  di  prevenzione  e
          protezione»:  persona  in  possesso  delle  capacita' e dei
          requisiti  professionali  di  cui all'art. 32 designata dal
          datore  di  lavoro,  a  cui  risponde,  per  coordinare  il
          servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
              g)  «addetto  al servizio di prevenzione e protezione»:
          persona   in  possesso  delle  capacita'  e  dei  requisiti
          professionali   di  cui  all'art.  32,  facente  parte  del
          servizio di cui alla lettera l);
              h)  «medico  competente»: medico in possesso di uno dei
          titoli  e  dei  requisiti  formativi e professionali di cui
          all'art.   38,   che  collabora,  secondo  quanto  previsto
          all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
          valutazione  dei  rischi  ed  e'  nominato dallo stesso per
          effettuare  la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
          compiti di cui al presente decreto;
              i)  «rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza»:
          persona  eletta  o designata per rappresentare i lavoratori
          per  quanto  concerne  gli  aspetti  della  salute  e della
          sicurezza durante il lavoro;
              l)  «servizio  di prevenzione e protezione dai rischi»:
          insieme  delle  persone,  sistemi e mezzi esterni o interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
              m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici,
          finalizzati  alla  tutela dello stato di salute e sicurezza
          dei  lavoratori,  in  relazione  all'ambiente di lavoro, ai
          fattori  di  rischio  professionali  e  alle  modalita'  di
          svolgimento dell'attivita' lavorativa;
              n)  «prevenzione»:  il  complesso  delle disposizioni o
          misure  necessarie  anche  secondo  la  particolarita'  del
          lavoro,  l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
          i  rischi  professionali  nel  rispetto  della salute della
          popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
              o)   «salute»:  stato  di  completo  benessere  fisico,
          mentale  e  sociale,  non consistente solo in un'assenza di
          malattia o d'infermita';
              p)  «sistema  di  promozione della salute e sicurezza»:
          complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
          partecipazione  delle parti sociali, alla realizzazione dei
          programmi   di   intervento  finalizzati  a  migliorare  le
          condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
              q)  «valutazione  dei  rischi»:  valutazione  globale e
          documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
          lavoratori  presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
          essi   prestano   la   propria  attivita',  finalizzata  ad
          individuare   le   adeguate  misure  di  prevenzione  e  di
          protezione  e ad elaborare il programma delle misure atte a
          garantire  il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
          e sicurezza;
              r)  «pericolo»:  proprieta' o qualita' intrinseca di un
          determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
              s)   «rischio»:   probabilita'  di  raggiungimento  del
          livello  potenziale  di danno nelle condizioni di impiego o
          di  esposizione  ad  un determinato fattore o agente oppure
          alla loro combinazione;
              t)   «unita'   produttiva»:  stabilimento  o  struttura
          finalizzati  alla  produzione  di  beni o all'erogazione di
          servizi,   dotati   di   autonomia  finanziaria  e  tecnico
          funzionale;
              u)  «norma  tecnica»:  specifica  tecnica,  approvata e
          pubblicata   da  un'organizzazione  internazionale,  da  un
          organismo   europeo   o   da   un  organismo  nazionale  di
          normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
              v)    «buone   prassi»:   soluzioni   organizzative   o
          procedurali  coerenti  con  la  normativa  vigente e con le
          norme   di   buona   tecnica,  adottate  volontariamente  e
          finalizzate  a  promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
          di   lavoro   attraverso  la  riduzione  dei  rischi  e  il
          miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro,  elaborate  e
          raccolte  dalle  regioni,  dall'Istituto  superiore  per la
          prevenzione   e   la   sicurezza   del   lavoro   (ISPESL),
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
          di  cui  all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva
          permanente  di  cui  all'art. 6, previa istruttoria tecnica
          dell'ISPESL,  che  provvede  a  assicurarne  la  piu' ampia
          diffusione;
              z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per
          l'applicazione  della  normativa  in  materia  di  salute e
          sicurezza   predisposti   dai   Ministeri,  dalle  regioni,
          dall'ISPESL  e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
              aa)  «formazione»:  processo  educativo  attraverso  il
          quale  trasferire  ai lavoratori ed agli altri soggetti del
          sistema  di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
          procedure  utili  alla  acquisizione  di  competenze per lo
          svolgimento  in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda
          e  alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
          rischi;
              bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a
          fornire   conoscenze   utili   alla  identificazione,  alla
          riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
              cc)  «addestramento»: complesso delle attivita' dirette
          a   fare   apprendere   ai  lavoratori  l'uso  corretto  di
          attrezzature,  macchine,  impianti,  sostanze, dispositivi,
          anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
              dd)  «modello di organizzazione e di gestione»: modello
          organizzativo   e   gestionale   per   la   definizione   e
          l'attuazione  di  una  politica  aziendale  per la salute e
          sicurezza,  ai  sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del
          decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  idoneo  a
          prevenire  i  reati  di  cui agli articoli 589 e 590, terzo
          comma,  del  codice  penale,  commessi con violazione delle
          norme  antinfortunistiche  e  sulla tutela della salute sul
          lavoro;
              ee)  «organismi  paritetici»:  organismi  costituiti  a
          iniziativa  di  una  o  piu'  associazioni dei datori e dei
          prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
          sul  piano  nazionale,  quali  sedi  privilegiate  per:  la
          programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
          raccolta  di  buone  prassi  a  fini  prevenzionistici;  lo
          sviluppo  di  azioni  inerenti alla salute e alla sicurezza
          sul   lavoro;   l'assistenza   alle   imprese   finalizzata
          all'attuazione  degli  adempimenti  in  materia; ogni altra
          attivita'  o  funzione  assegnata  loro  dalla  legge o dai
          contratti collettivi di riferimento;
              ff)    «responsabilita'    sociale    delle   imprese»:
          integrazione  volontaria  delle  preoccupazioni  sociali ed
          ecologiche   delle  aziende  e  organizzazioni  nelle  loro
          attivita'  commerciali  e  nei  loro  rapporti con le parti
          interessate.».
             -  La  legge  11  agosto  1991, n. 266 (Legge-quadro sul
          volontariato)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 22
          agosto 1991, n. 196.