ART. 20
         (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo  30  del  decreto,  dopo  il  comma 5,  e' inserito il
seguente:  "5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione
e  la  efficace  attuazione  dei modelli di organizzazione e gestione
della  sicurezza  nelle  piccole e medie imprese. Tali procedure sono
recepite  con  decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.".
 
          Note all'art. 20:
             -  L'art.  30  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione). - 1.
          Il  modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
          efficacia  esimente  della  responsabilita'  amministrativa
          delle   persone   giuridiche,   delle   societa'   e  delle
          associazioni  anche  prive di personalita' giuridica di cui
          al  decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere
          adottato  ed  efficacemente attuato, assicurando un sistema
          aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
          relativi:
              a)  al  rispetto  degli standard tecnico-strutturali di
          legge  relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
          agenti chimici, fisici e biologici;
              b)  alle  attivita'  di  valutazione  dei  rischi  e di
          predisposizione  delle  misure  di prevenzione e protezione
          conseguenti;
              c)   alle  attivita'  di  natura  organizzativa,  quali
          emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
          periodiche  di  sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
          dei lavoratori per la sicurezza;
              d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
              e)  alle  attivita'  di  informazione  e formazione dei
          lavoratori;
              f)  alle  attivita'  di  vigilanza  con  riferimento al
          rispetto  delle  procedure  e delle istruzioni di lavoro in
          sicurezza da parte dei lavoratori;
              g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
          obbligatorie di legge;
              h)   alle   periodiche  verifiche  dell'applicazione  e
          dell'efficacia delle procedure adottate.
             2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma
          1   deve   prevedere   idonei   sistemi   di  registrazione
          dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
          1.
             3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere,
          per    quanto   richiesto   dalla   natura   e   dimensioni
          dell'organizzazione   e   dal  tipo  di  attivita'  svolta,
          un'articolazione  di  funzioni  che  assicuri le competenze
          tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
          gestione  e  controllo  del  rischio,  nonche'  un  sistema
          disciplinare  idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
          misure indicate nel modello.
             4.  Il  modello organizzativo deve altresi' prevedere un
          idoneo  sistema  di  controllo sull'attuazione del medesimo
          modello  e  sul  mantenimento nel tempo delle condizioni di
          idoneita'  delle  misure adottate. Il riesame e l'eventuale
          modifica  del modello organizzativo devono essere adottati,
          quando  siano scoperte violazioni significative delle norme
          relative  alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
          lavoro,     ovvero     in     occasione     di    mutamenti
          nell'organizzazione   e   nell'attivita'  in  relazione  al
          progresso scientifico e tecnologico.
             5.   In   sede  di  prima  applicazione,  i  modelli  di
          organizzazione  aziendale definiti conformemente alle Linee
          guida  UNI-INAIL  per un sistema di gestione della salute e
          sicurezza  sul  lavoro  (SGSL)  del  28 settembre 2001 o al
          British  Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
          requisiti   di  cui  al  presente  articolo  per  le  parti
          corrispondenti.  Agli  stessi  fini  ulteriori  modelli  di
          organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
          dalla Commissione di cui all'art. 6.
             5-bis.  La  commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute   e   sicurezza   sul   lavoro   elabora   procedure
          semplificate  per  la adozione e la efficace attuazione dei
          modelli  di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
          piccole  e  medie imprese. Tali procedure sono recepite con
          decreto  del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle
          politiche sociali.
             6.   L'adozione  del  modello  di  organizzazione  e  di
          gestione  di  cui al presente articolo nelle imprese fino a
          50  lavoratori  rientra  tra  le  attivita' finanziabili ai
          sensi dell'art. 11.».