ART. 21
         (Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   32   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 5,  dopo  le  parole:  "L17,  L23,  "  sono inserite le
seguenti: "e della laurea magistrale LM26 ";
 b) al  comma 5  le  parole:  "ovvero  di  altre  lauree riconosciute
corrispondenti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero di altre
lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della
normativa   vigente   con   decreto   del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale";
 c) al  comma 7,  dopo  le  parole:  "successive  modificazioni" sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  se  concretamente  disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
 
          Note all'art. 21:
             -  L'art.  32  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  32  (Capacita'  e  requisiti  professionali degli
          addetti  e  dei  responsabili  dei servizi di prevenzione e
          protezione  interni  ed  esterni).  -  1. Le capacita' ed i
          requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
          servizi  di  prevenzione  e  protezione  interni  o esterni
          devono  essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
          luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
             2.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  da  parte dei
          soggetti  di  cui  al  comma  1,  e'  necessario  essere in
          possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
          istruzione  secondaria superiore nonche' di un attestato di
          frequenza,  con  verifica  dell'apprendimento,  a specifici
          corsi   di  formazione  adeguati  alla  natura  dei  rischi
          presenti  sul  luogo  di  lavoro  e relativi alle attivita'
          lavorative.   Per   lo   svolgimento   della   funzione  di
          responsabile  del  servizio prevenzione e protezione, oltre
          ai  requisiti  di  cui al precedente periodo, e' necessario
          possedere   un   attestato   di   frequenza,  con  verifica
          dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di  formazione in
          materia  di  prevenzione  e protezione dei rischi, anche di
          natura  ergonomica  e  da  stress  lavoro-correlato  di cui
          all'art.  28,  comma  1, di organizzazione e gestione delle
          attivita'   tecnico-amministrative   e   di   tecniche   di
          comunicazione  in azienda e di relazioni sindacali. I corsi
          di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
          quanto  previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in
          sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
          2006, e successive modificazioni.
             3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile
          o  addetto  coloro  che,  pur  non  essendo in possesso del
          titolo  di  studio  di  cui  al comma 2, dimostrino di aver
          svolto  una  delle funzioni richiamate, professionalmente o
          alle  dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi
          alla  data  del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
          secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
             4.  I  corsi  di  formazione  di  cui  al  comma  2 sono
          organizzati  dalle  regioni  e  dalle  province autonome di
          Trento   e  di  Bolzano,  dalle  universita',  dall'ISPESL,
          dall'INAIL,   o   dall'IPSEMA  per  la  parte  di  relativa
          competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
          dall'amministrazione  della  Difesa, dalla Scuola superiore
          della   pubblica   amministrazione  e  dalle  altre  Scuole
          superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro o dei lavoratori o dagli
          organismi  paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto
          4  dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e
          delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
          formatori  possono essere individuati in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             5.  Coloro  che  sono in possesso di laurea in una delle
          seguenti  classi:  L7,  L8,  L9,  L17,  L23, e della laurea
          magistrale   LM26   di   cui   al   decreto   del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  in data 16 marzo 2007,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  155  del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9,
          10,  4,  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e tecnologica in data 4 agosto
          2000,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4
          di  cui  al  decreto  del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica in data 2 aprile 2001,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree
          e  lauree  magistrali  riconosciute corrispondenti ai sensi
          della   normativa   vigente   con   decreto   del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  su
          parere  conforme  del  Consiglio universitario nazionale ai
          sensi   della   normativa  vigente,  sono  esonerati  dalla
          frequenza  ai  corsi di formazione di cui al comma 2, primo
          periodo.   Ulteriori   titoli   di  studio  possono  essere
          individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.
             6.   I   responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi  di
          prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
          aggiornamento  secondo  gli indirizzi definiti nell'accordo
          Stato-regioni  di  cui  al  comma  2. E' fatto salvo quanto
          previsto dall'art. 34.
             7.  Le  competenze acquisite a seguito dello svolgimento
          delle  attivita'  di formazione di cui al presente articolo
          nei  confronti  dei  componenti  del  servizio interno sono
          registrate  nel  libretto  formativo  del  cittadino di cui
          all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
          settembre  2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni se
          concretamente  disponibile  in quanto attivato nel rispetto
          delle vigenti disposizioni.
             8.   Negli   istituti   di   istruzione,  di  formazione
          professionale  e universitari e nelle istituzioni dell'alta
          formazione  artistica  e coreutica, il datore di lavoro che
          non  opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
          servizio  di prevenzione e protezione dei rischi designa il
          responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e protezione,
          individuandolo tra:
              a)   il  personale  interno  all'unita'  scolastica  in
          possesso  dei  requisiti di cui al presente articolo che si
          dichiari a tal fine disponibile;
              b)  il  personale  interno  ad una unita' scolastica in
          possesso  dei  requisiti di cui al presente articolo che si
          dichiari  disponibile  ad  operare  in  una  pluralita'  di
          istituti.
             9.  In  assenza di personale di cui alle lettere a) e b)
          del  comma  8,  gruppi  di  istituti  possono  avvalersi in
          maniera  comune  dell'opera  di  un  unico esperto esterno,
          tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
          con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,
          in  via  subordinata,  con enti o istituti specializzati in
          materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  o con altro
          esperto esterno libero professionista.
             10.  Nei  casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che
          si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di
          responsabile  del  servizio  deve  comunque  organizzare un
          servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero
          di addetti.».