ART. 22
         (Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   34   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) dopo  il  comma 1 e' inserito il seguente: "1- bis. Salvo che nei
casi  di  cui  all'articolo  31,  comma 6,  nelle  imprese  o  unita'
produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro puo' svolgere
direttamente  i  compiti  di  primo  soccorso, nonche' di prevenzione
degli  incendi  e  di  evacuazione,  anche  in  caso  di  affidamento
dell'incarico   di   responsabile   del  servizio  di  prevenzione  e
protezione  a persone interne all'azienda o all'unita' produttiva o a
servizi   esterni   cosi'  come  previsto  all'articolo  31,  dandone
preventiva  informazione  al  rappresentante  dei  lavoratori  per la
sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis; ";
 b) dopo  il  comma 2  e'  inserito il seguente: "2-bis. Il datore di
lavoro  che  svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve
frequentare  gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45
e 46. ".
 
          Note all'art. 22:
             -  L'art.  34  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  34  (Svolgimento  diretto  da parte del datore di
          lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
          -  1.  Salvo  che  nei casi di cui all'art. 31, comma 6, il
          datore  di  lavoro  puo'  svolgere  direttamente  i compiti
          propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
          di  primo  soccorso,  nonche'  di  prevenzione incendi e di
          evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone
          preventiva  informazione  al  rappresentante dei lavoratori
          per  la  sicurezza  ed  alle  condizioni  di  cui  ai commi
          successivi.
             1-bis.  Salvo  che nei casi di cui all'art. 31, comma 6,
          nelle  imprese o unita' produttive fino a cinque lavoratori
          il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti di
          primo  soccorso,  nonche' di prevenzione degli incendi e di
          evacuazione,  anche in caso di affidamento dell'incarico di
          responsabile  del  servizio  di  prevenzione e protezione a
          persone  interne  all'azienda  o  all'unita' produttiva o a
          servizi  esterni  cosi'  come previsto all'art. 31, dandone
          preventiva  informazione  al  rappresentante dei lavoratori
          per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.
             2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di
          cui  al  comma  1, deve frequentare corsi di formazione, di
          durata  minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
          natura  dei  rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
          alle  attivita'  lavorative,  nel  rispetto dei contenuti e
          delle  articolazioni  definiti  mediante accordo in sede di
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          entro  il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
          presente   decreto  legislativo.  Fino  alla  pubblicazione
          dell'accordo   di   cui  al  periodo  precedente,  conserva
          validita' la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del
          decreto  ministeriale  16 gennaio 1997, il cui contenuto e'
          riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  in  sede  di  definizione  dell'accordo  di cui al
          periodo precedente.
             2-bis.  Il  datore  di  lavoro che svolge direttamente i
          compiti   di  cui  al  comma  1-bis  deve  frequentare  gli
          specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
             3.  Il  datore  di lavoro che svolge i compiti di cui al
          comma   1   e'  altresi'  tenuto  a  frequentare  corsi  di
          aggiornamento  nel rispetto di quanto previsto nell'accordo
          di  cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente
          periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
          corsi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio
          1997  e  agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
          dell'art.  95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626.».