ART. 23
         (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   37   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 7,  le  parole:  "I  preposti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "I dirigenti e i preposti" e le parole: "e in azienda" sono
soppresse;
 b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. La formazione di
cui  al  comma 7  puo'  essere  effettuata anche presso gli organismi
paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o
presso   le  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
lavoratori.";
 c) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12.  La  formazione  dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve  avvenire,  in  collaborazione con gli organismi paritetici, ove
presenti  nel  settore  e nel territorio in cui si svolge l'attivita'
del  datore  di  lavoro,  durante  l'orario  di  lavoro  e  non  puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.";
 d) al  comma 14,  dopo  le  parole:  "successive modificazioni" sono
inserite  le  seguenti:  "  ,  se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".
 
          Note all'art. 23:
             -  L'art.  37  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   37   (Formazione   dei  lavoratori  e  dei  loro
          rappresentanti).  -  1.  Il  datore  di lavoro assicura che
          ciascun  lavoratore  riceva  una  formazione sufficiente ed
          adeguata  in  materia di salute e sicurezza, anche rispetto
          alle  conoscenze  linguistiche, con particolare riferimento
          a:
              a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
          organizzazione   della  prevenzione  aziendale,  diritti  e
          doveri  dei  vari  soggetti aziendali, organi di vigilanza,
          controllo, assistenza;
              b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
          alle  conseguenti  misure  e  procedure  di  prevenzione  e
          protezione   caratteristici   del  settore  o  comparto  di
          appartenenza dell'azienda.
             2.  La  durata,  i contenuti minimi e le modalita' della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro  il  termine  di dodici mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo.
             3.  Il  datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun
          lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
          merito  ai  rischi  specifici di cui ai titoli del presente
          decreto  successivi  al  I.  Ferme restando le disposizioni
          gia'  in vigore in materia, la formazione di cui al periodo
          che  precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma
          2.
             4.   La  formazione  e,  ove  previsto,  l'addestramento
          specifico devono avvenire in occasione:
              a)   della   costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o
          dell'inizio   dell'utilizzazione   qualora   si  tratti  di
          somministrazione di lavoro;
              b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
              c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
          di   nuove   tecnologie,  di  nuove  sostanze  e  preparati
          pericolosi.
             5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e
          sul luogo di lavoro.
             6.   La   formazione   dei   lavoratori   e   dei   loro
          rappresentanti   deve  essere  periodicamente  ripetuta  in
          relazione  all'evoluzione  dei  rischi  o all'insorgenza di
          nuovi rischi.
             7.  I  dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore
          di   lavoro   un'adeguata   e  specifica  formazione  e  un
          aggiornamento  periodico  in relazione ai propri compiti in
          materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
          formazione di cui al presente comma comprendono:
              a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
              b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
              c) valutazione dei rischi;
              d)  individuazione delle misure tecniche, organizzative
          e procedurali di prevenzione e protezione.
             7-bis.  La  formazione  di  cui  al  comma 7 puo' essere
          effettuata  anche  presso  gli  organismi paritetici di cui
          all'art.  51  o le scuole edili, ove esistenti, o presso le
          associazioni   sindacali   dei   datori  di  lavoro  o  dei
          lavoratori.
             8.  I  soggetti  di  cui  all'art.  21, comma 1, possono
          avvalersi  dei  percorsi  formativi appositamente definiti,
          tramite  l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione
          incendi  e  lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
          lavoro   in   caso  di  pericolo  grave  ed  immediato,  di
          salvataggio,  di  primo  soccorso  e, comunque, di gestione
          dell'emergenza  devono  ricevere  un'adeguata  e  specifica
          formazione   e   un   aggiornamento  periodico;  in  attesa
          dell'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'art.   46,   continuano   a  trovare  applicazione  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
          data  10  marzo  1998, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
          dell'art.  13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626.».
             10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
          diritto  ad una formazione particolare in materia di salute
          e  sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli
          ambiti  in  cui esercita la propria rappresentanza, tale da
          assicurargli  adeguate competenze sulle principali tecniche
          di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
             11.  Le  modalita',  la  durata  e i contenuti specifici
          della  formazione  del rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza   sono   stabiliti   in  sede  di  contrattazione
          collettiva  nazionale,  nel rispetto dei seguenti contenuti
          minimi:  a)  principi  giuridici comunitari e nazionali; b)
          legislazione  generale  e  speciale  in materia di salute e
          sicurezza  sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
          relativi  obblighi;  d)  definizione  e  individuazione dei
          fattori   di   rischio;   e)  valutazione  dei  rischi;  f)
          individuazione   delle  misure  tecniche,  organizzative  e
          procedurali   di   prevenzione  e  protezione;  g)  aspetti
          normativi  dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
          h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
          dei  corsi  e'  di  32  ore  iniziali, di cui 12 sui rischi
          specifici  presenti  in  azienda e le conseguenti misure di
          prevenzione   e   protezione   adottate,  con  verifica  di
          apprendimento.   La   contrattazione  collettiva  nazionale
          disciplina   le  modalita'  dell'obbligo  di  aggiornamento
          periodico,  la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
          annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
          a  8  ore  annue  per  le  imprese  che occupano piu' di 50
          lavoratori.
             12.  La  formazione  dei  lavoratori  e  quella dei loro
          rappresentanti  deve  avvenire,  in  collaborazione con gli
          organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel
          territorio  in  cui  si  svolge  l'attivita'  del datore di
          lavoro,  durante  l'orario  di lavoro e non puo' comportare
          oneri economici a carico dei lavoratori.
             13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
          comprensibile  per  i  lavoratori e deve consentire loro di
          acquisire  le conoscenze e competenze necessarie in materia
          di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  Ove  la  formazione
          riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
          della  comprensione  e  conoscenza  della  lingua veicolare
          utilizzata nel percorso formativo.
             14.  Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
          delle  attivita'  di  formazione di cui al presente decreto
          sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
          all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
          settembre  2003,  n.  276,  e  successive modificazioni, se
          concretamente  disponibile  in quanto attivato nel rispetto
          delle  vigenti  disposizioni.  Il  contenuto  del  libretto
          formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
          programmazione  della  formazione  e  di esso gli organi di
          vigilanza  tengono  conto  ai  fini  della  verifica  degli
          obblighi di cui al presente decreto.».