ART. 24
         (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  38,  comma 1,  del  decreto,  dopo la lettera d) e'
aggiunta la seguente:
"d-bis)  con  esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze
armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri, della Polizia di Stato e
della  Guardia  di  finanza,  svolgimento  di attivita' di medico nel
settore del lavoro per almeno quattro anni.".
 
          Note all'art. 24:
             -  L'art.  38  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  38  (Titoli e requisiti del medico competente). -
          1.  Per  svolgere  le  funzioni  di  medico  competente  e'
          necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
              a)   specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in
          medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
              b)  docenza  in  medicina  del  lavoro  o  in  medicina
          preventiva  dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
          industriale  o  in  igiene  industriale  o  in fisiologia e
          igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
              c)  autorizzazione  di  cui  all'art.  55  del  decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
              d)  specializzazione  in igiene e medicina preventiva o
          in medicina legale;
              d-bis)  con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari
          delle  Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della
          Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di
          attivita'  di  medico  nel  settore  del  lavoro per almeno
          quattro anni.
             2.  I  medici  in possesso dei titoli di cui al comma 1,
          lettera  d),  sono  tenuti  a frequentare appositi percorsi
          formativi universitari da definire con apposito decreto del
          Ministero  dell'universita' e della ricerca di concerto con
          il  Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente
          periodo  i  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente   decreto,   svolgano   le   attivita'  di  medico
          competente  o dimostrino di avere svolto tali attivita' per
          almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata
          in  vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati
          a  svolgere  le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a
          produrre  alla  regione  attestazione  del datore di lavoro
          comprovante l'espletamento di tale attivita'.
             3.   Per   lo   svolgimento  delle  funzioni  di  medico
          competente  e' altresi' necessario partecipare al programma
          di  educazione  continua  in  medicina ai sensi del decreto
          legislativo   19   giugno   1999,   n.  229,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  a  partire  dal  programma
          triennale  successivo  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma
          triennale  dovranno  essere  conseguiti  nella  misura  non
          inferiore  al  70  per  cento  del  totale nella disciplina
          «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
             4.  I  medici  in possesso dei titoli e dei requisiti di
          cui  al  presente  articolo  sono  iscritti nell'elenco dei
          medici  competenti  istituito  presso  il  Ministero  della
          salute.».