ART. 25
         (Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  40  del  decreto  dopo  il  comma 2  e' aggiunto il
seguente:
"2-bis.  Entro  il  31  dicembre  2009,  con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono definiti, secondo
criteri di semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B
e  le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gli  obblighi  di redazione e trasmissione relativi alle informazioni
di  cui  al  comma 1  decorrono  dalla  data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo.".
 
          Note all'art. 25:
             -  L'art.  40  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 40 (Rapporti del medico competente con il Servizio
          sanitario   nazionale).  -  1.  Entro  il  primo  trimestre
          dell'anno  successivo  all'anno  di  riferimento  il medico
          competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai
          servizi   competenti   per   territorio   le  informazioni,
          elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai
          dati  aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei  lavoratori,
          sottoposti  a  sorveglianza sanitaria secondo il modello in
          allegato 3B.
             2.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano  trasmettono  le  informazioni  di  cui al comma 1,
          aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
             2-bis.  Entro  il  31  dicembre  2009,  con  decreto del
          Ministro   del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti, secondo criteri di
          semplicita'  e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B
          e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al
          comma  1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi
          alle  informazioni di cui al comma 1 decorrono dall'entrata
          in vigore del decreto di cui al primo periodo.».