ART. 26
         (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  41,  comma 1,  lettera  a), del decreto, le parole:
"dalle direttive europee, nonche'" sono soppresse.
2.  All'articolo  41,  comma 2,  del decreto, dopo la lettera e) sono
aggiunte  le  seguenti:  "e-bis)  visita  medica  preventiva  in fase
preassuntiva;  e-ter)  visita  medica  precedente  alla  ripresa  del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai  sessanta  giorni  continuativi, al fine di verificare l'idoneita'
alla mansione.".
3.  All'articolo  41  del  decreto,  dopo  il  comma 2 e' inserito il
seguente:  "2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte
in  fase  preassuntiva,  su  scelta  del datore di lavoro, dal medico
competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei
dipartimenti  di prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni
dell'articolo 39, comma 3. ".
4.All'articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) e' soppressa.
5.  All'articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: "lettere a), b)
e  d)"  sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d), e-bis) e
e-ter)".
6.  All'articolo  41  del  decreto,  dopo  il comma 4, e' inserito il
seguente:   "4-bis.  Entro  il  31  dicembre  2009,  con  accordo  in
Conferenza  Stato-regioni,  adottato previa consultazione delle parti
sociali,   vengono  rivisitate  le  condizioni  e  le  modalita'  per
l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.".
7.All'articolo  41  del  decreto,  dopo  il  comma 6  e'  inserito il
seguente:  "6-bis.  Nei  casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto
dando  copia  del  giudizio  medesimo  al  lavoratore  e al datore di
lavoro.".
8. All'articolo 41 del decreto, il comma 8 e' abrogato.
9.  All'articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: "i giudizi
del  medico  competente"  sono  inserite le seguenti: ", ivi compresi
quelli formulati in fase preassuntiva, ".
 
          Note all'art. 26:
             -  L'art.  41  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
          sanitaria e' effettuata dal medico competente:
              a)  nei  casi  previsti  dalla normativa vigente, dalle
          indicazioni  fornite  dalla  Commissione  consultiva di cui
          all'art. 6;
              b)  qualora  il  lavoratore  ne  faccia  richiesta e la
          stessa  sia  ritenuta  dal  medico  competente correlata ai
          rischi lavorativi.
             2. La sorveglianza sanitaria comprende:
              a)   visita   medica  preventiva  intesa  a  constatare
          l'assenza  di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
          e'  destinato  al  fine  di  valutare la sua idoneita' alla
          mansione specifica;
              b)  visita medica periodica per controllare lo stato di
          salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
          alla   mansione   specifica.   La   periodicita'   di  tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa,  viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
          Tale  periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
          dal  medico  competente  in  funzione della valutazione del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo'  disporre  contenuti e periodicita' della sorveglianza
          sanitaria  differenti rispetto a quelli indicati dal medico
          competente;
              c)  visita  medica su richiesta del lavoratore, qualora
          sia  ritenuta  dal  medico  competente  correlata ai rischi
          professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
          di  peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
          al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
          specifica;
              d) visita medica in occasione del cambio della mansione
          onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
              e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
          nei casi previsti dalla normativa vigente;
              e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
              e-ter)   visita  medica  precedente  alla  ripresa  del
          lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
          superiore  ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine di
          verificare l'idoneita' alla mansione.
             2-bis.  Le  visite  mediche  preventive  possono  essere
          svolte  in  fase  preassuntiva,  su  scelta  del  datore di
          lavoro,   dal  medico  competente  o  dai  dipartimenti  di
          prevenzione  delle  ASL.  La  scelta  dei  dipartimenti  di
          prevenzione   non  e'  incompatibile  con  le  disposizioni
          dell'art. 39, comma 3.
             3.  Le  visite  mediche  di  cui  al comma 2 non possono
          essere effettuate:
              a) (soppressa);
              b) per accertare stati di gravidanza;
              c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
             4.  Le  visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
          del  datore  di  lavoro,  comprendono  gli  esami clinici e
          biologici   e   indagini  diagnostiche  mirati  al  rischio
          ritenuti  necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
          condizioni  previste  dall'ordinamento, le visite di cui al
          comma  2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza   e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope  e
          stupefacenti.
             4-bis.  Entro  il  31  dicembre  2009,  con  accordo  in
          Conferenza  Stato-regioni,  adottato  previa  consultazione
          delle  parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
          modalita'  per  l'accertamento  della  tossicodipendenza  e
          della alcol dipendenza.
             5.  Gli esiti della visita medica devono essere allegati
          alla  cartella  sanitaria  e di rischio di cui all'art. 25,
          comma  1,  lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
          nell'Allegato  3A  e  predisposta  su  formato  cartaceo  o
          informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.
             6.  Il  medico  competente,  sulla base delle risultanze
          delle  visite  mediche  di  cui al comma 2, esprime uno dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
              a) idoneita';
              b)  idoneita'  parziale,  temporanea  o permanente, con
          prescrizioni o limitazioni;
              c) inidoneita' temporanea;
              d) inidoneita' permanente.
             6-bis.  Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
          comma  6  il  medico competente esprime il proprio giudizio
          per   iscritto   dando   copia  del  giudizio  medesimo  al
          lavoratore e al datore di lavoro.
             7.  Nel  caso di espressione del giudizio di inidoneita'
          temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
             8. (Abrogato).
             9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi
          quelli  formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso,
          entro   trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del
          giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
          competente    che   dispone,   dopo   eventuali   ulteriori
          accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o la revoca del
          giudizio stesso.».