ART. 27
         (Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   42   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Il  datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla  legge  12  marzo  1999,  n. 68, in relazione ai giudizi di cui
all'articolo  41,  comma 6,  attua  le  misure  indicate  dal  medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione
specifica   adibisce   il   lavoratore,  ove  possibile,  a  mansioni
equivalenti  o,  in  difetto,  a  mansioni  inferiori  garantendo  il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.";
 b) il comma 2 e' abrogato.
 
          Note all'art. 27:
             -  L'art.  42  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  42  (Provvedimenti  in  caso  di inidoneita' alla
          mansione  specifica).  -  1.  Il datore di lavoro, anche in
          considerazione  di  quanto  disposto  dalla  legge 12 marzo
          1999,  n.  68,  in relazione ai giudizi di cui all'art. 41,
          comma  6,  attua le misure indicate dal medico competente e
          qualora  le  stesse  prevedano un'inidoneita' alla mansione
          specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni
          equivalenti  o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo
          il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
             2. (Abrogato).».