ART. 28
         (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   43   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis)  garantisce  la  presenza  di mezzi di estinzione idonei alla
classe  di  incendio  ed  al livello di rischio presenti sul luogo di
lavoro,  tenendo  anche  conto  delle  particolari  condizioni in cui
possono  essere  usati.  L'obbligo  si applica anche agli impianti di
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla
valutazione dei rischi.";
 b) al  comma 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Con
riguardo  al  personale  della  Difesa la formazione specifica svolta
presso  gli  istituti  o  la  scuole  della stessa Amministrazione e'
abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.".
 
          Note all'art. 28:
             -  L'art.  43  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  43  (Disposizioni  generali).  - 1. Ai fini degli
          adempimenti  di  cui  all'art.  18, comma 1, lettera t), il
          datore di lavoro:
              a)   organizza  i  necessari  rapporti  con  i  servizi
          pubblici   competenti   in   materia   di  primo  soccorso,
          salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
              b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'art.
          18, comma 1, lettera b);
              c)  informa  tutti  i  lavoratori  che  possono  essere
          esposti  a  un  pericolo  grave e immediato circa le misure
          predisposte e i comportamenti da adottare;
              d)  programma  gli interventi, prende i provvedimenti e
          da'  istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
          grave  e  immediato  che  non  puo' essere evitato, possano
          cessare   la   loro   attivita',   o  mettersi  al  sicuro,
          abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
              e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi
          lavoratore,  in  caso di pericolo grave ed immediato per la
          propria   sicurezza   o  per  quella  di  altre  persone  e
          nell'impossibilita'  di  contattare il competente superiore
          gerarchico,  possa  prendere le misure adeguate per evitare
          le  conseguenze  di  tale pericolo, tenendo conto delle sue
          conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
              e-bis)  garantisce  la  presenza di mezzi di estinzione
          idonei  alla  classe  di  incendio ed al livello di rischio
          presenti  sul  luogo  di  lavoro, tenendo anche conto delle
          particolari   condizioni   in  cui  possono  essere  usati.
          L'obbligo  si  applica  anche  agli  impianti di estinzione
          fissi,  manuali o automatici, individuati in relazione alla
          valutazione dei rischi.
             2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
          b),  il  datore  di  lavoro  tiene  conto  delle dimensioni
          dell'azienda  e  dei  rischi specifici dell'azienda o della
          unita' produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di
          cui all'art. 46.
             3.  I  lavoratori  non  possono, se non per giustificato
          motivo,  rifiutare  la  designazione.  Essi  devono  essere
          formati,   essere  in  numero  sufficiente  e  disporre  di
          attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei
          rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva. Con
          riguardo  al personale della Difesa la formazione specifica
          svolta  presso  gli  istituti  o  la  scuole  della  stessa
          Amministrazione  e'  abilitativa  alla  funzione di addetto
          alla gestione delle emergenze.
             4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
          motivate,   astenersi   dal   chiedere   ai  lavoratori  di
          riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in
          cui persiste un pericolo grave ed immediato.».