ART. 29
         (Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo  48,  comma 3,  del  decreto  e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: "Con uno o piu' accordi interconfederali stipulati
a  livello  nazionale  dalle  organizzazioni  sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative vengono
individuati  settori  e  attivita', oltre all'edilizia, nei quali, in
ragione  della  presenza  di  adeguati  sistemi di rappresentanza dei
lavoratori  in  materia di sicurezza o di pariteticita', le aziende o
unita'  produttive,  a  condizione  che  aderiscano a tali sistemi di
rappresentanza  o di pariteticita', non siano tenute a partecipare al
Fondo di cui all'articolo 52. ".
 
          Note all'art. 29:
             -  L'art.  48  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
          territoriale). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza   territoriale  di  cui  all'art.  47,  comma  3,
          esercita  le  competenze  del rappresentante dei lavoratori
          per  la  sicurezza  di cui all'art. 50 e i termini e con le
          modalita' ivi previste con riferimento a tutte le aziende o
          unita'   produttive   del  territorio  o  del  comparto  di
          competenza  nelle quali non sia stato eletto o designato il
          rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
             2.   Le   modalita'   di  elezione  o  designazione  del
          rappresentante  di  cui  al  comma 1 sono individuate dagli
          accordi   collettivi   nazionali,   interconfederali  o  di
          categoria,  stipulati  dalle  associazioni  dei  datori  di
          lavoro    e    dei    lavoratori    comparativamente   piu'
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  In  mancanza  dei
          predetti  accordi,  le modalita' di elezione o designazione
          sono  individuate  con  decreto  del  Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al
          presente comma.
             3.  Tutte  le aziende o unita' produttive nel cui ambito
          non  e'  stato  eletto  o  designato  il rappresentante dei
          lavoratori  per  la  sicurezza  partecipano al Fondo di cui
          all'art.  52.  Con  uno  o  piu'  accordi  interconfederali
          stipulatia  livello nazionaledalle organizzazioni sindacali
          dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
          rappresentative  vengono  individuati  settori e attivita',
          oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di
          adeguati   sistemi  di  rappresentanza  dei  lavoratori  in
          materia  di  sicurezza  o  di  pariteticita',  le aziende o
          unita'  produttive,  a  condizione  che  aderiscano  a tali
          sistemi  di  rappresentanza  o  di pariteticita', non siano
          tenute a partecipare al Fondo di cui all'art. 52.
             4.   Per  l'esercizio  delle  proprie  attribuzioni,  il
          rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
          accede  ai  luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e
          del  termine  di preavviso individuati dagli accordi di cui
          al  comma  2.  Il termine di preavviso non opera in caso di
          infortunio  grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene
          previa segnalazione all'organismo paritetico.
             5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle
          modalita'  di  cui  al presente articolo, al rappresentante
          dei  lavoratori  per  la  sicurezza territoriale, questi lo
          comunica  all'organismo  paritetico  o,  in  sua  mancanza,
          all'organo di vigilanza territorialmente competente.
             6.  L'organismo  paritetico  o, in mancanza, il Fondo di
          cui  all'art.  52  comunica  alle  aziende  e ai lavoratori
          interessati   il   nominativo   del   rappresentante  della
          sicurezza territoriale.
             7.  Il  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza
          territoriale  ha  diritto  ad una formazione particolare in
          materia   di   salute  e  sicurezza  concernente  i  rischi
          specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
          rappresentanza,  tale  da  assicurargli adeguate competenze
          sulle  principali  tecniche  di controllo e prevenzione dei
          rischi  stessi.  Le  modalita',  la  durata  e  i contenuti
          specifici   della   formazione   del   rappresentante   dei
          lavoratori  per la sicurezza territoriale sono stabiliti in
          sede  di  contrattazione  collettiva  secondo  un  percorso
          formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3
          mesi  dalla  data  di  elezione  o designazione, e 8 ore di
          aggiornamento annuale.
             8.  L'esercizio  delle  funzioni  di  rappresentante dei
          lavoratori  per  la sicurezza territoriale e' incompatibile
          con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.».