ART. 3
          (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   3   del   decreto   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 2  le  parole: "delle organizzazioni di volontariato di
cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n. 266"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18" e le parole:
"particolari   esigenze   connesse   al  servizio  espletato  o  alle
peculiarita' organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
con  decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23  agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "particolari
esigenze   connesse   al   servizio  espletato  o  alle  peculiarita'
organizzative  ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della salute e
sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte
dalla  Forze  armate,  compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' dalle
altre  Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dal
Dipartimento  della protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto legislativo con decreti emanati, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
 b) dopo  il  comma 3  e'  inserito il seguente: "3-bis. Nei riguardi
delle  cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
e  delle  organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi
compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso  alpino  e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,
le  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  sono applicate
tenendo  conto  delle  particolari  modalita'  di  svolgimento  delle
rispettive  attivita',  individuate  entro  il  31  dicembre 2010 con
decreto  del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il
Ministero  dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro.".
 c) al  comma 9  le parole: "Nei confronti dei lavoratori a domicilio
di  cui  alla  legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai ";
 d) al   comma 12,  le  parole:  "dei  piccoli  imprenditori  di  cui
all'articolo  2083 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti:
"dei  coltivatori  diretti  del  fondo, degli artigiani e dei piccoli
commercianti".
 e) dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
"12-bis.  Nei  confronti  dei  volontari  di cui alla legge 1° agosto
1991,  n. 266,  e  dei  volontari  che  effettuano servizio civile si
applicano  le  disposizioni  relative  ai  lavoratori autonomi di cui
all'articolo  21.  Con  accordi tra il volontario e l'associazione di
volontariato  o  l'ente di servizio civile possono essere individuate
le modalita' di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.
Ove   il   volontario   svolga  la  propria  prestazione  nell'ambito
dell'organizzazione  di  un  datore  di  lavoro,  questi  e' tenuto a
fornire  al  volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti negli ambienti in cui e' chiamato ad operare e sulle misure
di  prevenzione  e  di  emergenza  adottate in relazione alla propria
attivita'.  Egli  e'  altresi'  tenuto ad adottare le misure utili ad
eliminare  o,  ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
da  interferenze  tra la prestazione del volontario e altre attivita'
che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.".
 
          Note all'art. 3
             -  L'art.  3  del  citato  decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  3  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il presente
          decreto  legislativo  si  applica  a  tutti  i  settori  di
          attivita',  privati  e  pubblici, e a tutte le tipologie di
          rischio.
             2.  Nei  riguardi  delle  Forze armate e di Polizia, del
          Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile,  dei  servizi  di protezione civile,
          nonche'    nell'ambito    delle    strutture   giudiziarie,
          penitenziarie,    di   quelle   destinate   per   finalita'
          istituzionali  alle  attivita'  degli organi con compiti in
          materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  degli  uffici
          all'estero  di  cui  all'art. 30 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e dei mezzi di
          trasporto  aerei  e marittimi, le disposizioni del presente
          decreto  legislativo  sono  applicate  tenendo  conto delle
          effettive   particolari   esigenze   connesse  al  servizio
          espletato  o  alle  peculiarita' organizzative ivi comprese
          quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale
          nel  corso  di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze
          armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  nonche' dalle
          altre  Forze  di  polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco,
          nonche'  dal Dipartimento della protezione civile fuori dal
          territorio   nazionale,   individuate  entro  e  non  oltre
          ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400,
          dai  Ministri  competenti  di  concerto  con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza sociale, della salute e per le
          riforme  e  le  innovazioni nella pubblica amministrazione,
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
          comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale
          nonche',  relativamente agli schemi di decreti di interesse
          delle  Forze  armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
          Corpo  della  Guardia  di  finanza, gli organismi a livello
          nazionale    rappresentativi    del   personale   militare;
          analogamente  si  provvede per quanto riguarda gli archivi,
          le  biblioteche  e i musei solo nel caso siano sottoposti a
          particolari  vincoli di tutela dei beni artistici storici e
          culturali.  Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di   Trento   e  di  Bolzano,  si  provvede  a  dettare  le
          disposizioni  necessarie  a consentire il coordinamento con
          la  disciplina  recata dal presente decreto della normativa
          relativa  alle  attivita' lavorative a bordo delle navi, di
          cui  al  decreto  legislativo  27  luglio  1999, n. 271, in
          ambito  portuale,  di  cui al decreto legislativo 27 luglio
          1999,  n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
          al   decreto   legislativo   17  agosto  1999,  n.  298,  e
          l'armonizzazione  delle  disposizioni  tecniche  di  cui ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in  tema  di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
             3.  Fino  alla  scadenza  del termine di cui al comma 2,
          sono  fatte  salve  le  disposizioni attuative dell'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche'  le  disposizioni  di cui al decreto legislativo 27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni  tecniche  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  27  aprile  1955,  n.  547,  e  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.  164,
          richiamate  dalla  legge  26  aprile  1974,  n.  191, e dai
          relativi  decreti  di  attuazione; decorso inutilmente tale
          termine,  trovano  applicazione  le  disposizioni di cui al
          presente decreto.
             3-bis.  Nei  riguardi  delle  cooperative sociali di cui
          alla  legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
          di  volontariato  della  protezione  civile, ivi compresi i
          volontari  della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale
          soccorso  alpino  e  speleologico, e i volontari dei vigili
          del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
          sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
          svolgimento  delle  rispettive attivita', individuate entro
          il  31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di concerto con il Dipartimento
          della   protezione  civile  e  il  Ministero  dell'interno,
          sentita  la Commissione consultiva permanente per la salute
          e sicurezza sul lavoro.
             4.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          lavoratori  e  lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
          ai  soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo  restando quanto
          previsto dai commi successivi del presente articolo.
             5.  Nell'ipotesi  di prestatori di lavoro nell'ambito di
          un  contratto  di  somministrazione  di  lavoro di cui agli
          articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276,  e successive modificazioni, fermo restando
          quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'art. 23 del
          citato  decreto  legislativo  n.  276  del  2003, tutti gli
          obblighi  di  prevenzione  e  protezione di cui al presente
          decreto sono a carico dell'utilizzatore.
             6.  Nell'ipotesi  di  distacco  del  lavoratore  di  cui
          all'art.  30  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276,  e  successive  modificazioni,  tutti  gli obblighi di
          prevenzione  e  protezione sono a carico del distaccatario,
          fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
          e  formare  il  lavoratore  sui  rischi tipici generalmente
          connessi  allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
          viene   distaccato.   Per   il  personale  delle  pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
          rapporto    di    dipendenza    funzionale   presso   altre
          amministrazioni  pubbliche,  organi  o autorita' nazionali,
          gli  obblighi  di cui al presente decreto sono a carico del
          datore  di  lavoro designato dall'amministrazione, organo o
          autorita' ospitante.
             7.  Nei  confronti dei lavoratori a progetto di cui agli
          articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,   n.   276,   e   successive   modificazioni,  e  dei
          collaboratori  coordinati  e  continuativi  di cui all'art.
          409,  primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
          disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
          prestazione  lavorativa  si svolga nei luoghi di lavoro del
          committente.
             8.   Nei   confronti   dei   lavoratori  che  effettuano
          prestazioni   occasionali  di  tipo  accessorio,  ai  sensi
          dell'art.   70   e  seguenti  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  il  presente  decreto legislativo e tutte le
          altre  norme  speciali  vigenti  in  materia di sicurezza e
          tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli
          lavori   domestici   a  carattere  straordinario,  compresi
          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza
          domiciliare  ai  bambini,  agli anziani, agli ammalati e ai
          disabili.
             9.   Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  18
          dicembre  1973,  n.  877,  ai  lavoratori a domicilio ed ai
          lavoratori  che  rientrano  nel  campo  di applicazione del
          contratto  collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
          applicazione  gli  obblighi di informazione e formazione di
          cui  agli  articoli  36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
          forniti  i  necessari dispositivi di protezione individuali
          in    relazione    alle   effettive   mansioni   assegnate.
          Nell'ipotesi   in   cui   il   datore  di  lavoro  fornisca
          attrezzature  proprie,  o  per  il  tramite  di terzi, tali
          attrezzature  devono  essere  conformi alle disposizioni di
          cui al titolo III.
             10.  A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
          prestazione  continuativa  di  lavoro  a distanza, mediante
          collegamento  informatico  e telematico, compresi quelli di
          cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  70,  e  di  cui  all'accordo-quadro  europeo sul
          telelavoro  concluso  il  16  luglio  2002, si applicano le
          disposizioni   di  cui  al  titolo  VII,  indipendentemente
          dall'ambito   in  cui  si  svolge  la  prestazione  stessa.
          Nell'ipotesi   in   cui   il   datore  di  lavoro  fornisca
          attrezzature  proprie,  o  per  il  tramite  di terzi, tali
          attrezzature  devono  essere  conformi alle disposizioni di
          cui  al  titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
          dal  datore  di  lavoro  circa  le  politiche  aziendali in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
          ordine   alle   esigenze   relative  ai  videoterminali  ed
          applicano   correttamente   le   direttive   aziendali   di
          sicurezza.  Al  fine  di  verificare la corretta attuazione
          della  normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e
          sicurezza  da parte del lavoratore a distanza, il datore di
          lavoro,  le  rappresentanze  dei  lavoratori e le autorita'
          competenti  hanno  accesso  al luogo in cui viene svolto il
          lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
          collettivi,  dovendo  tale  accesso  essere  subordinato al
          preavviso   e   al   consenso  del  lavoratore  qualora  la
          prestazione   sia   svolta  presso  il  suo  domicilio.  Il
          lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
          lavoro  garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
          l'isolamento  del lavoratore a distanza rispetto agli altri
          lavoratori    interni    all'azienda,   permettendogli   di
          incontrarsi  con i colleghi e di accedere alle informazioni
          dell'azienda,   nel   rispetto  di  regolamenti  o  accordi
          aziendali.
             11.   Nei  confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
          all'art.   2222   del   codice   civile   si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
             12.  Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
          di  cui all'art. 230-bis del codice civile, dei coltivatori
          diretti   del   fondo,   degli   artigiani  e  dei  piccoli
          commercianti  e  dei  soci delle societa' semplici operanti
          nel  settore  agricolo  si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 21.
             12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11
          agosto  1991,  n.  266,  e  dei  volontari  che  effettuano
          servizio  civile  si  applicano le disposizioni relative ai
          lavoratori   autonomi  di  cui  all'art.  21  del  presente
          decreto.  Con accordi tra il volontario e l'associazione di
          volontariato  o  l'ente  di  servizio civile possono essere
          individuate  le modalita' di attuazione della tutela di cui
          al  precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria
          prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di
          lavoro,   questi   e'   tenuto   a  fornire  al  volontario
          dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici esistenti
          negli ambienti in cui e' chiamato ad operare e sulle misure
          di  prevenzione  e  di emergenza adottate in relazione alla
          propria  attivita'.  Egli e' altresi' tenuto ad adottare le
          misure  utili  ad  eliminare o, ove cio' non sia possibile,
          ridurre   al   minimo  i  rischi  da  interferenze  tra  la
          prestazione   del  volontario  e  altre  attivita'  che  si
          svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
             13.  In considerazione della specificita' dell'attivita'
          esercitata  dalle  imprese  medie  e  piccole  operanti nel
          settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con i Ministri della salute e delle
          politiche  agricole  alimentari  e forestali, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
          alla  normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
          di  lavoro,  e  limitatamente  alle  imprese  che impiegano
          lavoratori  stagionali  ciascuno  dei  quali  non superi le
          cinquanta  giornate  lavorative e per un numero complessivo
          di  lavoratori  compatibile  con  gli ordinamenti colturali
          aziendali,    provvede    ad   emanare   disposizioni   per
          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione,
          formazione  e  sorveglianza sanitaria previsti dal presente
          decreto,  sentite  le  organizzazioni sindacali e datoriali
          comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
          nazionale.  I contratti collettivi stipulati dalle predette
          organizzazioni    definiscono   specifiche   modalita'   di
          attuazione    delle   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo  concernenti  il  rappresentante dei lavoratori
          per   la   sicurezza   nel   caso   le  imprese  utilizzino
          esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
          al precedente periodo.».
             -  Per i riferimenti della legge 11 agosto 1991, n. 266,
          si veda nota all'art. 2.