ART. 30
         (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   51   del  decreto,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) dopo  il  comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Gli organismi
paritetici  svolgono  o  promuovono  attivita'  di  formazione, anche
attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e  dei  fondi  di  cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo 10
settembre   2003,   n. 276,  nonche',  su  richiesta  delle  imprese,
rilasciano  una  attestazione dello svolgimento delle attivita' e dei
servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione
della   adozione   e   della   efficace  attuazione  dei  modelli  di
organizzazione  e  gestione  della  sicurezza di cui all'articolo 30,
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attivita';
3-ter.  Ai  fini  di  cui  al  comma 3-bis,  gli organismi paritetici
istituiscono   specifiche   commissioni   paritetiche,   tecnicamente
competenti.";
 b) dopo  il  comma 8 e' aggiunto il seguente: " 8-bis. Gli organismi
paritetici  comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno
aderito  al  sistema  degli  organismi paritetici e il nominativo o i
nominativi   dei  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriali.".
 
          Note all'art. 30:
             -  L'art.  51  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   51   (Organismi  paritetici).  -  1.  A  livello
          territoriale  sono  costituiti  gli organismi paritetici di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera ee).
             2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dalla contrattazione
          collettiva,  gli  organismi  di  cui  al comma 1 sono prima
          istanza  di  riferimento  in  merito  a  controversie sorte
          sull'applicazione    dei    diritti    di   rappresentanza,
          informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
             3.   Gli  organismi  paritetici  possono  supportare  le
          imprese   nell'individuazione   di   soluzioni  tecniche  e
          organizzative  dirette  a  garantire e migliorare la tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro.
             3-bis.  Gli  organismi  paritetici svolgono o promuovono
          attivita'  di  formazione,  anche  attraverso l'impiego dei
          fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388, e successive modificazioni, e dei
          fondi  di  cui  all'arti.  12  del  decreto  legislativo 10
          settembre   2003,  n.  276,  nonche',  su  richiesta  delle
          imprese,  rilasciano  una  attestazione  dello  svolgimento
          delle  attivita' e dei servizi di supporto al sistema delle
          imprese,  tra  cui  l'asseverazione  della adozione e della
          efficace   attuazione   dei  modelli  di  organizzazione  e
          gestione  della  sicurezza  di cui all'art. 30, della quale
          gli  organi  di vigilanza possono tener conto ai fini della
          programmazione delle proprie attivita'.
             3-ter.  Ai  fini  di  cui  al comma 3-bis, gli organismi
          paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
          tecnicamente competenti.
             4.  Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
          bilaterali    o    partecipativi    previsti   da   accordi
          interconfederali,  di  categoria, nazionali, territoriali o
          aziendali.
             5.  Agli  effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165, gli organismi di cui al comma 1 sono
          parificati   ai  soggetti  titolari  degli  istituti  della
          partecipazione di cui al medesimo articolo.
             6.  Gli  organismi paritetici di cui al comma 1, purche'
          dispongano  di personale con specifiche competenze tecniche
          in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, possono
          effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e
          nei  comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le
          finalita' di cui al comma 3.
             7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono
          al  Comitato  di  cui  all'art.  7  una  relazione  annuale
          sull'attivita' svolta.
             8.  Gli  organismi paritetici comunicano alle aziende di
          cui  all'art.  48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti
          dei  lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale.  Analoga
          comunicazione  effettuano  nei  riguardi  degli  organi  di
          vigilanza territorialmente competenti.
             8-bis.  Gli  organismi paritetici comunicano all'INAIL i
          nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli
          organismi  paritetici  e  il  nominativo o i nominativi dei
          rappresentanti    dei    lavoratori    per   la   sicurezza
          territoriali.».