ART. 31 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: "preveda o costituisca" sono inserite le seguenti: ", come nel settore edile,". 2. All'articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: "presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva" sono aggiunte le seguenti: "calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori e' effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale e' stabilita in 8 ore"; b) le lettere b), c) e d) sono soppresse. 3. All'articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009"; b) dopo le parole: "modalita' di funzionamento, sono inserite le seguenti: "e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo"; c) dopo le parole: "di alimentazione" sono aggiunte le seguenti: "e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo". 4. All'articolo 52, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In fase di prima attuazione il fondo e' alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. ".
Note all'art. 31: - L'art. 52 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'). - 1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore delle realta' in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il: a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilita' del Fondo, delle attivita' delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato: a) da un contributo delle aziende di cui all'art. 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori e' effettuato in base all'art. 4 e la giornata lavorativa convenzionale e' stabilita in 8 ore; b) (soppressa); c) (soppressa); d) (soppressa). 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalita' di funzionamento, e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo. 3-bis. In fase di prima attuazione il fondo e' alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalita' di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attivita' svolta, da inviare al Fondo.».