ART. 31
         (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le
parole:  "preveda  o  costituisca" sono inserite le seguenti: ", come
nel settore edile,".
2.  All'articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "presso  l'azienda  ovvero
l'unita' produttiva" sono aggiunte le seguenti: "calcolate sulla base
della  retribuzione  media  giornaliera  per  il  settore industria e
convenzionale  per il settore agricoltura determinate annualmente per
il  calcolo  del  minimale  e  massimale delle prestazioni economiche
erogate  dall'INAIL.  Il computo dei lavoratori e' effettuato in base
all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale e' stabilita in
8 ore";
 b) le lettere b), c) e d) sono soppresse.
3.  All'articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) le  parole:  "dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "il 31 dicembre
2009";
 b) dopo  le  parole:  "modalita'  di funzionamento, sono inserite le
seguenti: "e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo";
 c) dopo  le parole: "di alimentazione" sono aggiunte le seguenti: "e
la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo".
4. All'articolo 52, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis.  In  fase  di  prima  attuazione il fondo e' alimentato con i
residui  iscritti  nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per
le finalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. ".
 
          Note all'art. 31:
             -  L'art.  52  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  52  (Sostegno  alla  piccola  e media impresa, ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
          e alla pariteticita'). - 1. Presso l'Istituto nazionale per
          l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e'
          costituito  il  fondo  di  sostegno  alla  piccola  e media
          impresa,  ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
          territoriali  e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
          delle   realta'   in  cui  la  contrattazione  nazionale  o
          integrativa  non  preveda  o  costituisca, come nel settore
          edile,  sistemi  di  rappresentanza  dei  lavoratori  e  di
          pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha
          quali obiettivi il:
              a)   sostegno   ed  il  finanziamento,  in  misura  non
          inferiore  al  cinquanta per cento delle disponibilita' del
          Fondo,  delle attivita' delle rappresentanze dei lavoratori
          per  la  sicurezza territoriali, anche con riferimento alla
          formazione;
              b)  finanziamento della formazione dei datori di lavoro
          delle  piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di
          cui   all'art.  2083  del  codice  civile,  dei  lavoratori
          stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
              c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
             2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
              a)  da  un contributo delle aziende di cui all'art. 48,
          comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni
          lavoratore   occupato   presso  l'azienda  ovvero  l'unita'
          produttiva  calcolate  sulla  base della retribuzione media
          giornaliera per il settore industria e convenzionale per il
          settore  agricoltura determinate annualmente per il calcolo
          del  minimale  e  massimale  delle  prestazioni  economiche
          erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori e' effettuato
          in  base  all'art. 4 e la giornata lavorativa convenzionale
          e' stabilita in 8 ore;
              b) (soppressa);
              c) (soppressa);
              d) (soppressa).
             3.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, adottato,
          previa  intesa  con  le associazioni dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori  comparativamente  piu' rappresentative sul
          piano  nazionale,  sentita  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  31  dicembre 2009, sono
          definiti  le modalita' di funzionamento, e di articolazione
          settoriale  e  territoriale  del Fondo di cui al comma 1, i
          criteri di riparto delle risorse tra le finalita' di cui al
          medesimo    comma    nonche'   il   relativo   procedimento
          amministrativo   e   contabile   di   alimentazione   e  la
          composizione  e le funzioni del comitato amministratore del
          fondo.
             3-bis.   In   fase  di  prima  attuazione  il  fondo  e'
          alimentato  con  i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL
          delle risorse previste per le finalita' di cui all'art. 23,
          comma  1,  lettera  b), del decreto legislativo 23 febbraio
          2000, n. 38.
             4.  Il  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza
          territoriale  redige  una relazione annuale sulla attivita'
          svolta, da inviare al Fondo.».