ART. 34 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L'articolo 57 del decreto e' sostituito dal seguente: "ART. 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori) 1. I proggettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 1.600 euro. 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro. 3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. ".