ART. 34
         (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 57 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 57
             (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti,
                   i fornitori e gli installatori)

1.  I  proggettisti  che  violano  il  rispetto dell'articolo 22 sono
puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 1.600
euro.
2.  I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo
23  sono  puniti  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
10.000 a 40.000 euro.
3.  Gli  installatori  che  violano il disposto dell'articolo 24 sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200
euro. ".