ART. 37
         (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 60 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 60
(Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo
   230-bis   del   codice   civile,  per  i  lavoratori  autonomi,  i
   coltivatori  diretti  del  fondo,  i  soci delle societa' semplici
   operanti   nel   settore  agricolo,  gli  artigiani  e  i  piccoli
   commercianti)

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
 a) con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
 b) con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera
c).
2.  I  lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria  da  50  a  300  euro  per la violazione dell'articolo 20,
comma 3. ".