ART. 38
         (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   62   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Ferme  restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono
per  luoghi  di  lavoro,  unicamente  ai  fini della applicazione del
presente  titolo,  i  luoghi  destinati  a  ospitare posti di lavoro,
ubicati  all'interno  dell'azienda  o dell'unita' produttiva, nonche'
ogni  altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva
accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.";
 b) al  comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis):
ai  campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda
agricola o forestale.".
 
          Note all'art. 38:
             -  L'art.  62  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   62   (Definizioni).   -  1.  Ferme  restando  le
          disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di
          lavoro,  unicamente ai fini della applicazione del presente
          titolo,  i  luoghi  destinati  a  ospitare posti di lavoro,
          ubicati  all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva,
          nonche'  ogni  altro  luogo  di  pertinenza  dell'azienda o
          dell'unita'    produttiva    accessibile    al   lavoratore
          nell'ambito del proprio lavoro.
             2.  Le  disposizioni  di  cui  al presente titolo non si
          applicano:
              a) ai mezzi di trasporto;
              b) ai cantieri temporanei o mobili;
              c) alle industrie estrattive;
              d) ai pescherecci;
              d-bis):  ai  campi,  ai  boschi  e  agli  altri terreni
          facenti parte di un'azienda agricola o forestale.».