ART. 39
         (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   63   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) il  comma 3  e'  sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui al
comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli
ascensori  e  le  relative  pulsantiere,  le scale e gli accessi alle
medesime,  le  docce,  i  gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da
lavoratori disabili.";
 b) il comma 6 e' abrogato.
 
          Note all'art. 39:
             -  L'art.  63  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  63  (Requisiti  di salute e di sicurezza). - 1. I
          luoghi  di  lavoro  devono  essere  conformi  ai  requisiti
          indicati nell'allegato IV.
             2.  I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
          conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
             3.  L'obbligo  di cui al comma 2 vige in particolare per
          le  porte,  le  vie  di  circolazione,  gli  ascensori e le
          relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime,
          le  docce,  i  gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da
          lavoratori disabili.
             4.  La  disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
          luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993;
          in  ogni  caso  devono  essere  adottate  misure  idonee  a
          consentire  la  mobilita'  e  l'utilizzazione  dei  servizi
          sanitari e di igiene personale.
             5.  Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
          adempimenti  di  cui al comma 1 il datore di lavoro, previa
          consultazione  del  rappresentante  dei  lavoratori  per la
          sicurezza  e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza
          territorialmente  competente,  adotta le misure alternative
          che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
             6. (Abrogato).».