ART. 4
          (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   4   del   decreto   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al   comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "formativi  e  di
orientamento",  le  parole:  "di  cui  all'articolo 18 della legge 24
giugno  1997,  n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali  promosse  al  fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio  e  lavoro  o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro" sono soppresse;
 b) al  comma 1 dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: "l-bis) i
lavoratori in prova.";
 c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Il  numero  degli  operai  impiegati  a tempo determinato, anche
stagionali,  nel  settore  agricolo si computa per frazioni di unita'
lavorative  anno  (ULA)  come  individuate sulla base della normativa
comunitaria..".
 
          Note all'art. 4:
             -  L'art.  4  del  citato  decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  4  (Computo  dei  lavoratori). - 1. Ai fini della
          determinazione  del  numero  di  lavoratori  dal  quale  il
          presente  decreto  legislativo  fa  discendere  particolari
          obblighi non sono computati:
              a)  i  collaboratori  familiari di cui all'art. 230-bis
          del codice civile;
              b)  i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini
          formativi e di orientamento;
              c)   gli   allievi   degli  istituti  di  istruzione  e
          universitari  e  i  partecipanti  ai  corsi  di  formazione
          professionale  nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori,
          attrezzature  di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
          biologici,   ivi   comprese   le   attrezzature  munite  di
          videoterminali;
              d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
          determinato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 6
          settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori
          di  lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto
          di lavoro;
              e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di
          tipo  accessorio  ai sensi degli articoli 70 e seguenti del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni,  nonche' prestazioni che esulano dal mercato
          del lavoro ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto;
              f)  i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
          877,  ove  la  loro  attivita'  non  sia  svolta  in  forma
          esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
              g)  i  volontari,  come  definiti dalla legge 11 agosto
          1991,  n.  266,  i volontari del Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco  e  della  protezione  civile  e i volontari che
          effettuano il servizio civile;
              h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili
          di  cui  al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
          successive modificazioni;
              i)  i  lavoratori  autonomi  di  cui  all'art. 2222 del
          codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva
          lettera l);
              l)  i  collaboratori  coordinati  e continuativi di cui
          all'art.  409,  primo  comma, n. 3, del codice di procedura
          civile,  nonche'  i  lavoratori  a  progetto  di  cui  agli
          articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni,  ove la loro
          attivita'  non  sia  svolta in forma esclusiva a favore del
          committente;
              l-bis) i lavoratori in prova.
             2.  I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di
          lavoro  ai  sensi  degli articoli 20 e seguenti del decreto
          legislativo   10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
          modificazioni,  e  i lavoratori assunti a tempo parziale ai
          sensi  del  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
          successive  modificazioni,  si  computano  sulla  base  del
          numero  di  ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco
          di un semestre.
             3.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito
          delle   attivita'   stagionali  definite  dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  ottobre  1963,  n. 1525 e
          successive modificazioni, nonche' di quelle individuate dai
          contratti     collettivi    nazionali    stipulati    dalle
          organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro
          comparativamente  piu'  rappresentative,  il  personale  in
          forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e
          dall'orario di lavoro effettuato.
             4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato,
          anche  stagionali,  nel  settore  agricolo  si  computa per
          frazioni  di  unita' lavorative anno (ULA) come individuate
          sulle base della normativa comunitaria.».