ART. 40
         (Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  67,  comma  2,  lettera b), le parole " l'organo di
vigilanza"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  " Entro trenta giorni
dalla data di notifica, l'organo di vigilnza".
 
          Nota all'art. 40:
             -  L'art.  67  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  67  (Notifiche all'organo di vigilanza competente
          per  territorio). - 1. La costruzione e la realizzazione di
          edifici  o  locali  da  adibire  a lavorazioni industriali,
          nonche'  gli  ampliamenti  e  le ristrutturazioni di quelli
          esistenti,   devono  essere  eseguiti  nel  rispetto  della
          normativa  di  settore  ed  essere notificati all'organo di
          vigilanza competente per territorio.
             2.  La  notifica  di  cui  al  comma 1 deve indicare gli
          aspetti considerati nella valutazione e relativi:
              a)  alla  descrizione  dell'oggetto delle lavorazioni e
          delle principali modalita' di esecuzione delle stesse;
              b)  alla descrizione delle caratteristiche dei locali e
          degli  impianti. Entro trenta giorni dalla data di notifica
          l'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente  puo'
          chiedere  ulteriori  dati  e  prescrivere  modificazioni in
          relazione ai dati notificati.
             3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai
          luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre
          lavoratori.
             4.  La notifica di cui al presente articolo e' valida ai
          fini  delle  eliminazioni  e  delle  semplificazioni di cui
          all'art. 53, comma 5.».