ART. 41
         (Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 68 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 68
          (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 a) con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell'articolo 66;
 b) con  l'arresto  da  due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800  euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi
1 e 2;
 c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per
la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
2.  La  violazione  di  piu'  precetti  riconducibili  alla categoria
omogenea  di  requisiti  di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui  all'allegato  IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9,  1.  10,  1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, e 6.6, e' considerata una unica violazione ed e' punita con
la  pena  prevista  dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza e'
tenuto  a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati."".